Cassazione Civile, Ordinanza n. 07220/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni ex dipendenti di una Fondazione lirico-sinfonica che avevano chiesto l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di rideterminare il trattamento di fine rapporto includendovi anche gli importi percepiti a titolo di assegno integrativo aziendale, con conseguente condanna al pagamento delle differenze. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che l'accordo integrativo aziendale del 20.6.1990, come successivamente modificato, escludesse tale assegno da qualsiasi effetto retributivo e quindi dal computo del TFR. I ricorrenti hanno censurato la decisione per violazione degli artt. 2120 c.c., 1362, 1363 e 1372 c.c., del CCNL di settore e del Protocollo sul costo del lavoro del 23.7.1993, sostenendo in sintesi che: il CCNL disciplinava in modo compiuto il TFR e la contrattazione aziendale non poteva derogare alla disciplina nazionale; la clausola "non è valido a nessun effetto retributivo" non era chiara e univoca quale deroga al criterio legale di calcolo del TFR; il giudice di merito aveva interpretato in modo meramente letterale e apodittico le clausole contrattuali; uno dei ricorsi ha inoltre dedotto la nullità della motivazione della sentenza d'appello per asserita motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale e i tre motivi del ricorso successivo, ritenendo errata l'interpretazione data dalla Corte territoriale all'accordo aziendale e non adeguata la lettura coordinata delle clausole contrattuali collettive nazionali e aziendali. Ha invece rigettato il quarto motivo del ricorso principale, escludendo il vizio di motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi affermati e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
comma 2; "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"
La norma adotta un criterio generale di onnicomprensività della retribuzione utile al TFR; vanno inclusi gli emolumenti connessi al rapporto di lavoro, salvo quelli sporadici, occasionali o di rimborso spese. La regola può essere derogata dalla contrattazione collettiva, ma solo con volontà chiara e univoca.
art. 1362 c.c.
Per interpretare i contratti collettivi occorre ricostruire la comune intenzione delle parti secondo i canoni ermeneutici generali, senza fermarsi al solo dato letterale se la clausola non è univoca.
art. 1363 c.c.
Le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, in un esame coordinato dell'intero testo contrattuale; il richiamo al criterio sistematico non può restare meramente formale.
art. 1372 c.c.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che le pattuizioni contrattuali possono essere modificate o derogate solo da successivo accordo tra le stesse parti originarie; la Corte non lo assume come decisivo, privilegiando il tema dell'interpretazione coordinata dei testi collettivi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rileva solo quando la sentenza manchi del tutto dell'indicazione del percorso logico-giuridico o sia meramente apparente; nel caso concreto tale vizio è escluso.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri processuali invocati per le censure di violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte accoglie le doglianze di violazione di legge ma non quella sulla motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza di merito.
Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993
La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL e deve essere correlata a obiettivi di produttività, qualità e competitività.
CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 17 gennaio 1989
art. 43, quarto comma; art. 8
Il TFR è determinato includendo, in deroga all'art. 2120 c.c., gli elementi della retribuzione aventi carattere continuativo e di ammontare determinato.
CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 29 luglio 2003
art. 11; art. 43; art. 47
Conferma la nozione di retribuzione utile al TFR e disciplina la contrattazione aziendale; questa non può avere ad oggetto materie già definite a livello nazionale e le erogazioni economiche devono essere variabili, non predeterminabili e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Accordo integrativo aziendale del 20 giugno 1990
"non è valido a nessun effetto retributivo"
La clausola non è stata ritenuta, dalla Corte di cassazione, sufficiente da sola a escludere in modo chiaro e univoco l'assegno dal TFR; occorre un'interpretazione complessiva e coordinata con il CCNL e con la struttura dell'accordo.
Accordo integrativo aziendale del 25 novembre 1997
Ha modificato solo la durata delle giornate lavorative dell'assegno integrativo, portandole da 260 a 286.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato indirettamente per escludere che possano ancora proporsi censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione al di fuori del minimo costituzionale.
Massime di principio
- Il trattamento di fine rapporto è, in via generale, una quota di retribuzione differita calcolata con criterio omnicomprensivo: rientrano nella base di computo tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, mentre restano escluse solo le erogazioni sporadiche, occasionali o di rimborso spese.
- La contrattazione collettiva può derogare al criterio legale di computo del TFR anche in senso peggiorativo per il lavoratore, ma la deroga deve risultare da una volontà negoziale chiara e univoca; non basta una formulazione generica o equivoca.
- Nell'interpretazione della contrattazione collettiva, specie quando operano più livelli negoziali, il giudice deve leggere le clausole in modo coordinato e sistematico, considerando l'intero assetto contrattuale e non isolando singole espressioni letterali.
- Il rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione aziendale non si risolve con un automatismo gerarchico analogo a quello delle fonti legislative: rileva la concreta volontà delle parti sociali, nei limiti della legge e dell'ambito di competenza attribuito ai diversi livelli negoziali.
- La clausola che qualifica un emolumento come 'non valido a nessun effetto retributivo' non è, di per sé sola, sempre sufficiente a escluderlo dal TFR se il testo complessivo dell'accordo e il coordinamento con il CCNL consentono una lettura diversa.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto al mancato raggiungimento del minimo costituzionale: la sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile.
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