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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13262 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia relativa a una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRPEF, IRAP, ritenute, interessi e sanzioni relativi all'anno 2001. Contestava, da un lato, la mancata comunicazione preventiva di irregolarità o di un avviso di accertamento e, dall'altro, il mancato riconoscimento di crediti d'imposta riportati nella dichiarazione successiva, sostenendo che tali crediti fossero comunque ricostruibili e documentabili, benché la dichiarazione dell'anno precedente non fosse stata presentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, infondato: la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non richiede necessariamente una preventiva comunicazione di irregolarità, salvo il caso di effettive incertezze rilevanti sugli aspetti della dichiarazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio di motivazione, ma sostanzialmente diretto a denunciare una violazione di legge e un'erronea valutazione dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato che la mancata presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui si riferiva il credito impediva il riconoscimento del credito in compensazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato dei dati indicati in dichiarazione e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. La cartella emessa in tale sede non è necessariamente subordinata a una preventiva comunicazione di irregolarità.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente)

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    Il contraddittorio o la comunicazione preventiva non sono obbligatori in ogni procedura di iscrizione a ruolo, ma solo quando emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione. Il controllo automatizzato puramente formale, basato sui dati dichiarati e privo di margini interpretativi, non determina necessariamente tale obbligo.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 3

    Impone al ricorrente per cassazione di esporre i fatti e le questioni in modo autosufficiente, indicando anche dove le censure siano state proposte nei precedenti gradi di giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 370, comma 1

    Disciplina la costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione; nel caso concreto l'Agenzia delle Entrate si è costituita.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Vieta la proposizione di domande e motivi nuovi in appello. Una questione non sollevata davanti al giudice di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • In caso di cartella derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la preventiva comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria: assume rilievo soprattutto quando vi siano incertezze interpretative o elementi sostanziali da chiarire.
  • Le questioni devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito. Una censura nuova, non documentata e non riferita puntualmente agli atti precedenti, può essere dichiarata inammissibile in cassazione.
  • La mancata presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui si riferisce un credito può impedire il suo riconoscimento o la compensazione con debiti successivi, anche se il contribuente sostiene di poter ricostruire il credito mediante documenti o dichiarazioni successive.
  • Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente tra violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione: non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei fatti sotto l'etichetta di omessa o contraddittoria motivazione.
  • La possibilità di riportare un credito in una dichiarazione successiva non supera automaticamente gli obblighi formali e temporali previsti per la sua corretta esposizione nella dichiarazione originaria.

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