Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 921/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: esito delle elezioni di secondo livello per l’elezione del Presidente della Provincia di Ancona, nonché gli atti organizzativi antecedenti alle votazioni e il diniego parziale di accesso ai documenti elettorali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato ai sensi dell’art. 130 c.p.a. l’esito delle elezioni provinciali del 15 marzo 2026, nelle quali è stato rieletto il Presidente uscente, deducendo l’illegittimità della determinazione dirigenziale relativa alla sostituzione di una componente del seggio e del decreto presidenziale che aveva modificato il manuale operativo elettorale. Con motivi aggiunti ha dedotto violazione della legge n. 56/2014, dello Statuto provinciale e dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, ritenuto applicabile per analogia; conflitto di interessi e obbligo di astensione del Presidente uscente; incompetenza; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento di potere. Il ricorrente ha inoltre proposto azione ex art. 116 c.p.a. contro il diniego parziale di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione, tra l’altro, delle schede votate, dell’elenco dei votanti, del verbale del presidente del seggio, della determinazione sulla sostituzione della scrutatrice e del decreto di modifica del manuale operativo. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità delle impugnazioni e ha contestato la fondatezza delle domande.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale introduttivo e i motivi aggiunti per genericità delle censure e carenza di interesse. Il ricorso non indicava specifiche irregolarità nelle operazioni di voto o di scrutinio, schede contestate, errori di conteggio, anomalie numeriche o un concreto nesso causale tra gli atti organizzativi antecedenti e il risultato elettorale. Anche ove gli atti fossero stati illegittimi, il ricorrente non aveva spiegato come essi avessero inciso sulla volontà espressa dagli elettori. Il Collegio ha inoltre rilevato che nel contenzioso elettorale opera il principio di strumentalità delle forme e che le irregolarità formali assumono rilievo solo se idonee a mettere in discussione l’attendibilità del risultato. Quanto alla domanda di accesso, il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla determinazione n. 327/2026 e al decreto n. 43/2026, depositati dalla Provincia in giudizio e quindi divenuti ostensibili. Per il resto, la domanda è stata respinta: il diniego relativo alle schede votate e all’elenco dei votanti è stato ritenuto legittimo, poiché la conservazione integra dei plichi e del materiale elettorale è funzionale all’eventuale verifica giurisdizionale di specifiche contestazioni e impedisce un accesso generalizzato o esplorativo. Anche il verbale del presidente del seggio è stato ricompreso nel materiale soggetto alla disciplina di conservazione e ostensibile solo nell’ambito di specifiche richieste istruttorie. La richiesta non poteva essere riqualificata come istanza istruttoria, perché non era collegata a censure concrete e specifiche. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione della iniziale mancata ostensione di documenti cui il ricorrente aveva diritto di accedere.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.a.

    Disciplina il rito elettorale applicabile all’impugnazione delle operazioni elettorali e dell’atto di proclamazione; il ricorso deve indicare tempestivamente e specificamente i vizi delle operazioni elettorali e non può trasformarsi in un’indagine esplorativa.

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede il giudizio in materia di accesso ai documenti; il giudice verifica direttamente la spettanza del diritto di accesso, più che la sola legittimità formale del diniego.

  • art. 43 c.p.a.

    Consente la proposizione di motivi aggiunti contro atti conosciuti successivamente, ma non supera i requisiti di specificità e di interesse propri del giudizio elettorale.

  • art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità degli atti organizzativi adottati dopo la convocazione dei comizi; il TAR non ha deciso nel merito tale censura, avendo dichiarato inammissibile l’impugnazione per genericità e carenza di interesse.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato con riferimento al difetto di motivazione degli atti organizzativi; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso elettorale.

  • l. n. 56/2014

    Costituisce la disciplina legislativa di riferimento per le elezioni provinciali di secondo livello e rimette all’ente la cura dell’organizzazione della procedura elettorale.

  • art. 89 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto non sconvenienti né offensive le espressioni utilizzate dalla Provincia nella memoria difensiva, considerandole una manifestazione della dialettica processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale il ricorso deve individuare specifiche irregolarità nelle operazioni di voto o di scrutinio, indicando, per quanto possibile, le schede contestate, le sezioni interessate, gli errori di conteggio o le anomalie numeriche e il loro potenziale rilievo sul risultato; la mera contestazione di atti organizzativi antecedenti, priva di un concreto nesso con l’esito della consultazione, è inammissibile per genericità e carenza di interesse.
  • Il giudizio elettorale non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo né consente una verifica esplorativa complessiva delle operazioni elettorali: il ricorrente deve allegare e dimostrare una concreta lesione della propria posizione, senza poter differire la prova dell’interesse all’esito di una verificazione istruttoria.
  • Nel contenzioso elettorale opera il principio di strumentalità delle forme: la violazione di regole formali comporta l’invalidità del risultato soltanto quando sia dimostrata l’incidenza sostanziale dell’irregolarità sull’attendibilità del risultato e sulla volontà espressa dagli elettori.
  • In materia di accesso agli atti elettorali, l’esigenza di preservare integri i plichi, le schede e il materiale elettorale per eventuali verifiche giurisdizionali circoscrive l’ostensione; non è ammesso un accesso generalizzato o esplorativo privo di specifiche contestazioni elettorali.
  • La richiesta di accesso al materiale elettorale non può essere riqualificata come istanza istruttoria quando sia generica e non collegata a specifiche censure, poiché l’istruttoria giudiziale non può supplire alla mancata allegazione dei fatti e dell’interesse concreto all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRito elettoraleAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiElezioniAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.