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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28452/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna dell'imputato per concorso nel delitto di ricettazione, riducendo però il perimetro della decisione perché i capi b) e c) erano stati dichiarati non procedibili per difetto di querela ed estinti per prescrizione. In relazione al solo capo a), la Corte territoriale aveva inoltre ritenuto la continuazione con fatti già giudicati da altra sentenza d'appello, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa. Il ricorso per cassazione proponeva due censure: con la prima si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 110 e 648 c.p., sostenendo che mancasse la prova dell'effettiva detenzione dell'auto rubata da parte dell'imputato e della sua consapevolezza dell'origine delittuosa del mezzo; si affermava inoltre che l'auto sarebbe stata reperita dal complice ignoto, che il ricorrente era solo un passeggero, che la ricettazione è reato istantaneo e che la Corte avrebbe valorizzato un precedente ritenuto inconferente. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 81 e 133 c.p., lamentando che la Corte d'appello avesse disposto l'aumento di pena per la continuazione senza adeguata motivazione sul quantum e in misura superiore a quanto stabilito in una precedente sentenza irrevocabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano fondato la responsabilità per ricettazione su un compendio probatorio ritenuto coerente e convergente, valorizzando l'inattendibilità della versione difensiva, le testimonianze che collocavano soggetti a volto coperto in uscita dalla Maserati, la denuncia di furto sporta lo stesso giorno del tentato furto in abitazione, la fuga dell'imputato all'arresto e la concordanza indiziaria ex art. 192 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente motivati sia il possesso/detenzione qualificata del bene sia la consapevolezza della provenienza furtiva dell'autovettura. Anche il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato e aspecifico: la Corte territoriale aveva accolto il motivo di appello sulla continuazione, ritenendolo sufficientemente specifico, e aveva spiegato la proporzionalità della pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'autore; inoltre, le continuazioni richiamate dalla difesa, relative a reati meno gravi, non rendevano illogica la quantificazione operata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso dell'imputato nel delitto contestato; la Corte non ravvisa errori nella sua applicazione in presenza di un contributo concorsuale desumibile dagli indizi e dalla comune finalità criminosa.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ribadisce che sono sufficienti la relazione di possesso o detenzione qualificata della res e la consapevolezza della provenienza delittuosa, desumibili da un quadro indiziario grave, univoco e concordante.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la continuazione e per la determinazione dell'aumento di pena, ritenuto correttamente applicato e motivato dalla Corte d'appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per il giudizio di commisurazione della pena; la Corte considera adeguata la motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'agente.

  • art. 192 c.p.p.

    Utilizzato come parametro per la valutazione degli indizi, che devono risultare gravi, univoci e concordanti; nel caso concreto la Corte ritiene rispettato tale standard.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti prescritti.

Massime di principio

  • Nel delitto di ricettazione, la disponibilità del bene di provenienza illecita e la consapevolezza della sua origine possono essere desunte da un complesso di indizi gravi, univoci e concordanti, purché il giudice dia conto della loro reciproca convergenza e dell'inattendibilità di una diversa spiegazione del possesso.
  • La responsabilità per ricettazione non richiede necessariamente la prova diretta del momento in cui l'imputato abbia materialmente reperito il bene, potendo il possesso qualificato e l'elemento soggettivo essere ricostruiti in via indiziaria, specie se l'imputato non fornisce una spiegazione attendibile dell'origine del possesso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una rilettura del fatto o a censure generiche che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla continuazione e sulla quantificazione dell'aumento di pena è infondata se la sentenza impugnata ha riconosciuto la continuità criminosa e ha motivato, sia pure sinteticamente, sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato.
  • La contestazione della misura dell'aumento per continuazione non è idonea a fondare un vizio di motivazione quando il giudice di merito abbia già operato una valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio e il raffronto invocato riguardi reati diversi e meno gravi.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneOnere della prova

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