Sentenza del 13/06/2016 n. 5539 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi locali - Imu - Ici - Non dovuta quando il contribuente utilizza più unità catastali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso di euro 2.809,00 versati a titolo di ICI/IMU per gli anni 2005-2013. Sosteneva che anche la seconda unità catastale, contigua alla prima e destinata anch'essa ad abitazione principale, avrebbe dovuto beneficiare dell'aliquota agevolata anziché dell'aliquota ordinaria. Il Comune aveva contestato il diritto al rimborso, eccependo la decadenza per gli anni 2005-2008 e, per gli anni successivi, l'assenza dei requisiti per considerare le due unità come un unico complesso abitativo agevolabile. In appello il Comune aveva inoltre richiamato la circolare MEF n. 3/DF del 2012, secondo cui l'abitazione principale dovrebbe corrispondere a una sola unità immobiliare catastale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il rimborso per gli anni 2009-2013 e dichiarando decaduta la contribuente per gli anni 2005-2008. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune, confermando il diritto al rimborso anche per le annualità 2012 e 2013. Ha ritenuto prevalente l'effettiva destinazione delle due unità ad abitazione principale rispetto al loro distinto accatastamento, richiamando la giurisprudenza della Cassazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La detrazione prevista per l'abitazione principale spetta una sola volta per l'intero complesso abitativo, anche quando esso sia composto da più unità catastali.
Circolare MEF n. 3/DF del 2012
L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dal fatto che siano utilizzate come abitazione principale più unità distintamente accatastate.
Il Comune ha richiamato la circolare per sostenere che l'agevolazione non potesse applicarsi a più unità catastali, salvo accatastamento unitario. La Commissione ha tuttavia ritenuto applicabile il diverso orientamento della Cassazione fondato sull'effettiva utilizzazione abitativa.
Cassazione civile, Sez. 6-5, ordinanza n. 15198 del 3 luglio 2014
Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Il numero delle unità catastali non è decisivo: conta l'effettiva destinazione dell'immobile complessivamente considerato ad abitazione principale. La detrazione, però, resta applicabile una sola volta.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012
In caso di rigetto dell'appello, è dovuto dall'appellante un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per l'impugnazione.
Massime di principio
- L'utilizzo di più unità immobiliari catastalmente distinte non esclude automaticamente l'aliquota agevolata per l'abitazione principale, se il contribuente dimostra che le unità costituiscono un unico complesso abitativo effettivamente utilizzato come residenza principale.
- È necessario provare concretamente l'uso abitativo unitario, ad esempio tramite atti di acquisto, utenze domestiche, documentazione condominiale, residenza e altri elementi coerenti; il solo fatto che gli immobili siano contigui potrebbe non essere sufficiente.
- L'agevolazione riguarda l'aliquota applicabile alle unità effettivamente destinate ad abitazione principale, mentre la detrazione prevista per l'abitazione principale spetta una sola volta per l'intero complesso.
- L'orientamento giurisprudenziale valorizza l'effettiva destinazione dell'immobile più del numero delle unità catastali, purché il complesso abitativo non assuma caratteristiche incompatibili con la categoria catastale degli immobili.
- Le regole sulla decadenza per chiedere il rimborso devono essere verificate autonomamente per ciascuna annualità: anche quando il contribuente ha ragione nel merito, le annualità per le quali la domanda è tardiva possono non essere rimborsabili.
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