Cassazione Civile, Ordinanza n. 21341/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica emessi in relazione a una bolletta di importazione definitiva del settembre 2014. L'amministrazione doganale aveva ritenuto che i diritti di licenza corrisposti dalla società importatrice per prodotti importati a marchio Disney dovessero essere inclusi nel valore in dogana, nella misura del 12% dell'importo delle vendite nette dei prodotti importati, perché costituirebbero una condizione della vendita. Da ciò derivavano maggiori dazi, oltre IVA e sanzioni. La CTP aveva accolto i ricorsi della società; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo insussistente la condizione di vendita. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR avesse confermato acriticamente la decisione di primo grado senza indicare i dati obiettivi posti a base della decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del Reg. CEE n. 2913/1992 e degli artt. 143, 157, 159 e 160 del Reg. CEE n. 2454/1993, sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato correttamente se le royalties fossero da aggiungere al valore di transazione come corrispettivi/diritti di licenza dovuti come condizione della vendita, in particolare nel caso di beneficiario diverso dal venditore.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello scarna ma comunque sufficiente a superare il minimo costituzionale; accoglie il secondo motivo limitatamente ai maggiori dazi, affermando che la CTR non ha svolto l'accertamento necessario sulla sussistenza della condizione di vendita e sul controllo esercitato dal licenziante nel possibile scenario a tre parti. Viene rilevato che la questione relativa al maggior importo IVA è coperta da giudicato interno, poiché il relativo capo non è stato specificamente censurato in appello. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità, nonché per le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per omessa motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
la motivazione è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico del giudice, anche se sintetica
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione della disciplina doganale sul valore in dogana
art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/1992
il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare
art. 32 Reg. (CEE) n. 2913/1992
corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare
i diritti di licenza vanno aggiunti al valore di transazione solo se dovuti come condizione della vendita e se non già inclusi nel prezzo
art. 143 Reg. (CEE) n. 2454/1993
richiamato nel quadro della disciplina doganale applicabile ai diritti di licenza
art. 157 Reg. (CEE) n. 2454/1993
i corrispettivi e diritti di licenza si aggiungono al prezzo effettivamente pagato se si riferiscono alle merci valutate e costituiscono condizione di vendita
art. 159 Reg. (CEE) n. 2454/1993
al prezzo va aggiunto il corrispettivo per l'uso di un marchio se l'acquirente non è libero di ottenere le merci da altri fornitori non legati al venditore
art. 160 Reg. (CEE) n. 2454/1993
in caso di beneficiario delle royalties diverso dal venditore, occorre verificare se il soggetto legato al venditore eserciti un controllo idoneo a subordinare l'importazione al pagamento delle royalties
art. 143, 157, 159, 160 del Reg. (CEE) n. 2454/1993
richiamati per individuare i presupposti di inclusione delle royalties nel valore in dogana
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo quando scende sotto il minimo costituzionale; una motivazione sintetica, ma idonea a rendere comprensibile il percorso logico decisorio, non integra nullità.
- Nel valore in dogana delle merci importate il prezzo di transazione è la regola, ma i diritti di licenza devono esservi aggiunti solo se sono relativi alle merci da valutare, non già inclusi nel prezzo, e dovuti direttamente o indirettamente come condizione della vendita.
- Per stabilire se le royalties siano imponibili ai fini doganali non basta qualificare il pagamento come costo accessorio o valore rettificativo delle vendite: occorre un accertamento concreto sul contenuto delle clausole contrattuali e sulla sussistenza della condizione di vendita.
- Quando il titolare delle royalties è un soggetto diverso dal venditore, il giudice deve verificare se vi sia un controllo del licenziante sul venditore o sull'acquirente tale da rendere la vendita subordinata al pagamento del diritto di licenza; il mero controllo di qualità non è sufficiente.
- Se un capo della decisione non viene specificamente censurato in appello, su quel punto si forma giudicato interno e la questione non può più essere riesaminata in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →