Cassazione Penale, Sentenza n. 17647/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/11/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per gravi indizi relativi a reati di associazione per delinquere e plurimi reati di importazione di cocaina. La difesa ha dedotto: (i) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per incompletezza della documentazione trasmessa dall'autorità francese (chat decriptate SKY-ECC non integralmente tradotte), nonché violazione dell'art. 143 c.p.p. sul diritto all'interprete/traduzione; (ii) illegittimità e inutilizzabilità delle prove acquisite dalla magistratura francese (mancanza del consenso del gestore del server, natura delle comunicazioni come intercettazioni dinamiche, impossibilità di verificare l'algoritmo di decriptazione); (iii) carenza di gravità indiziaria in relazione alla qualificazione associativa e alla aggravante "mafiosa"; (iv) assenza dei presupposti cautelari (esigenze di prova e pericolo di reiterazione) o loro attualità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure della difesa: ha confermato la legittimità dell'acquisizione delle chat decriptate tramite provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese nell'ambito di un ordine europeo di indagine, richiamando il principio di presunzione di legittimità delle prove acquisite da altro Stato membro e la disciplina prevista dalla direttiva 2014/41/UE e dal d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108; ha escluso la violazione dell'art. 309 c.p.p. (trasmissione degli atti al riesame) in assenza di prova che la documentazione non trasmessa fosse stata decisiva o favorevole al ricorrente; ha ritenuto irrilevante, senza allegazione concreta di elementi contrari, la mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione, affermando che la decriptazione corretta è incompatibile con manipolazioni parziali salvo specifici elementi di segno contrario; ha riconosciuto la correttezza dell'uso dell'art. 234-bis c.p.p. per l'acquisizione di dati informatici non pubblici quando il legittimo titolare è l'autorità straniera che li deteneva; ha confermato la sussistenza di gravi indizi a carico del GULLUNI (ruolo nell'esfiltrazione di carichi di cocaina dal porto di Gioia Tauro, riscontri di geolocalizzazione, collegamenti con altri indagati e modalità organizzative) e l'esistenza di esigenze cautelari sia per approfondimento investigativo sia per il pericolo concreto di reiterazione; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
L'obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti selezionati dal P.M. e gli elementi favorevoli non implica la trasmissione dell'intero fascicolo; la mancata trasmissione di atti non dimostrati come favorevoli non integra la sanzione prevista dal comma 10.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Applicabile all'acquisizione di dati informatici conservati all'estero: la norma consente l'acquisizione diretta se il documento è di pubblico dominio o previo consenso del legittimo titolare; la Corte ha ritenuto che l'autorità giudiziaria francese fosse legittima detentrice e potesse disporre dei dati.
art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.
Il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sia per accertamenti ulteriori (lett. a) sia per il pericolo concreto di reiterazione (lett. c) sulla base della personalità dell'indagato, modalità della condotta e rete di rapporti criminosa.
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in tema di diritto all'interprete/traduzione; la Corte ha osservato che la difesa non ha allegato che i materiali non tradotti fossero stati utilizzati per l'adozione della misura o che contenessero elementi favorevoli, rendendo inconferente la doglianza.
Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)
Principio di reciprocità e riconoscimento reciproco: l'autorità di esecuzione deve presumere la conformità dell'ordine salvo comprovata incompatibilità con diritti fondamentali; il giudice italiano non deve sindacare in via generale la legittimità formale delle indagini eseguite dallo Stato membro che ha emesso o eseguito l'atto, salvo prova concreta di violazioni di principi fondamentali.
d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione della direttiva 2014/41/UE)
Consente richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni; il pubblico ministero ha agito ai sensi di tali disposizioni chiedendo la trasmissione di dati già acquisiti dall'autorità giudiziaria francese.
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni dinamiche: la Corte ha precisato che non si applicano ai dati 'freddi' già conservati (chat memorizzate), quindi non ostano all'acquisizione ex post di messaggi memorizzati.
art. 192 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.
Riguardano limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione: la Corte ha ricordato che il controllo è limitato ai vizi logici e giuridici e non sostituisce la valutazione di merito sulle prove e sulle interpretazioni delle conversazioni.
art. 15 Costituzione
Riferimento alla garanzia che l'apprensione dei dati sia stata disposta da autorità giudiziaria (non da polizia), elemento valorizzato per comprovare la legittimità dell'acquisizione.
art. 706-102-1 code de procédure pénale (Francia)
Norma francese richiamata come base giuridica per l'acquisizione da parte del Tribunal judiciaire de Paris dei dati conservati sul server; la Corte italiana ha ritenuto questa acquisizione valida e idonea a fondare la trasmissione.
art. 61-bis cod. pen. e art. 416-bis cod. pen.
Riferimenti alle aggravanti per transnazionalità e per finalità mafiosa/agevolativa: la Corte ha esaminato la qualificazione e ha ritenuto che, ancorché contestata, la presenza dell'aggravante non sia necessaria ai fini della legittimità della misura quando sussistono altri gravi indizi.
Massime di principio
- Prove informatiche acquisite tramite autorità giudiziarie di altri Stati membri (ordine europeo di indagine) godono di una presunzione di legittimità: il giudice nazionale non procede a un riesame esaustivo della conformità procedurale straniera se non sono dimostrati concreti e specifici contrasti con principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.
- La trasmissione parziale di documenti esteri non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità: chi lamenta la carenza deve indicare puntualmente quali elementi favorevoli sono stati sottratti al contraddittorio e come incidono sulla decisione.
- I dati 'freddi' (messaggi memorizzati su server) possono essere acquisiti e utilizzati senza applicare le norme sulle intercettazioni in tempo reale; la mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non sufficiente, di per sé, a dimostrare manipolazione del contenuto, salvo allegazioni concrete di alterazione.
- L'art. 234-bis c.p.p. consente acquisizioni dirette di dati esteri quando il legittimo titolare è l'autorità che li detiene; se la trasmissione avviene da giudice straniero, è più agevole sostenere la legittimità dell'atto.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: il sindacato è limitato ai vizi di motivazione espressi secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p.; questioni di merito restano di competenza del giudice di merito.
- Per la conferma di misure cautelari occorre una motivazione che colleghi concretamente la personalità dell'indagato, le modalità del fatto e la rete di relazioni criminali al pericolo di reiterazione; la valutazione è prognostica e richiede elementi concreti, non deduzioni meramente ipotetiche.
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