Cassazione Penale, Sentenza n. 14009/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 05/08/2022 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente volta a ottenere affidamento al servizio sociale, semilibertà o detenzione domiciliare (pena da eseguire: 1 anno, 7 mesi, 28 giorni). Il decreto motivava l'inammissibilità con la mancata dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva invece che l'elezione di domicilio era stata regolarmente effettuata e allegata contestualmente alla nomina del difensore; il Pubblico Ministero ha invece sostenuto la mancanza di prova del tempestivo invio di quella elezione al Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Avendo esaminato gli atti (accesso al fatto per vizio in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)), la Corte ha rilevato che l'elezione di domicilio risultava graficamente inserita nella stessa pagina della nomina del difensore e che l'intero foglio era unito all'istanza, risultando inoltre un timbro di deposito datato 26/11/2020 e la menzione dell'allegato 'nomina con elezione di domicilio' nell'istanza stessa. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 9, comma 4, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438
Impose l'obbligo, per il condannato non detenuto/irreperibile/latitante, di corredare l'istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio anche quando l'istanza sia presentata dal difensore; la sua mancata indicazione comporta l'inammissibilità e va osservata in modo tassativo
art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 678 cod. proc. pen.
Richiamati come riferimento procedurale dal Tribunale di sorveglianza nell'adozione del decreto impugnato quanto alla materia delle misure alternative e del procedimento di esecuzione
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando si deduce un error in procedendo, di svolgere anche funzione di sindacato sul fatto e di esaminare direttamente gli atti processuali per la risoluzione della questione
Massime di principio
- L'elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. è un requisito formale tassativo: la sua mancata produzione può portare all'inammissibilità dell'istanza, salvo prova documentale che dimostri la sua effettiva e tempestiva trasmissione
- Se l'elezione di domicilio è contenuta nella stessa pagina della nomina del difensore e tale pagina risulta unita all'istanza e timbrata in deposito, essa deve ritenersi valida come allegato; la Corte può verificare gli atti e annullare decisioni di inammissibilità quando la documentazione prova l'ottemperanza
- Quando il difensore presenta l'istanza, l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio resta a carico del condannato; per evitare contestazioni è consigliabile che l'elezione sia esplicitamente indicata come allegato e che si acquisisca la prova di deposito (timbro, ricevuta, indice di fascicolo)
- In caso di rigetto per vizi formali, il ricorso in Cassazione per error in procedendo può portare all'accesso al fatto da parte della Corte: è quindi utile conservare e documentare ogni pagina allegata (nomine, elezioni, ricevute) e curare l'indicizzazione nel fascicolo
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, è opportuno presentare l'elezione di domicilio sia inserita nella nomina del difensore sia come documento separato, richiedendo e conservando la ricevuta di deposito e facendo menzione esplicita degli allegati nell'istanza
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