Sentenza del 28/06/2017 n. 16109 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune - Recupero - Interessi dovuti - Computo - Su base composta - Applicabilità - Limite delle situazioni acquisite prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 794 del 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato cinque motivi la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il recupero di IRPEG e ILOR non versate negli anni 1996, 1998 e 1999, oltre agli interessi. Il recupero riguardava un regime agevolativo riconosciuto alle società per azioni a capitale pubblico maggioritario, qualificato dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. A2A ha contestato, tra l'altro, l'efficacia di un precedente giudicato esterno, la reiterazione del potere di recupero, la motivazione degli avvisi di accertamento, la rilevanza dell'attività svolta nei settori dell'energia elettrica e del gas e il calcolo degli interessi su base composta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che il precedente giudicato nazionale potesse impedire il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione europea definitiva. Ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento e ha confermato che le valutazioni della Commissione europea, una volta divenute definitive, non possono essere nuovamente contestate davanti ai giudici nazionali. Quanto agli interessi, ha stabilito che il D.L. n. 185 del 2008, art. 24, consente il calcolo su base composta anche quando la decisione europea di recupero sia anteriore al regolamento CE n. 794 del 2004, purché, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, l'aiuto non fosse già stato recuperato né fosse già stato emesso l'avviso di accertamento. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
"gli interessi vanno calcolati" secondo le disposizioni del regolamento CE n. 794/2004
La norma nazionale legittima, per il recupero degli aiuti di Stato, il calcolo degli interessi su base composta, anche con riferimento a decisioni europee adottate prima dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 794 del 2004.
Regolamento CE n. 794/2004, artt. 11 e 13
"calcolo degli interessi su base composta"
Il regolamento disciplina il metodo di calcolo degli interessi sugli aiuti da recuperare. La sua applicazione non impedisce agli Stati membri di adottare, con normativa nazionale, il metodo composto anche per decisioni di recupero anteriori, nel rispetto della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
Regolamento CE n. 659/1999, art. 14
Impone il recupero dell'aiuto incompatibile, comprensivo degli interessi, secondo modalità idonee a ristabilire la situazione concorrenziale.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE
Ha qualificato come aiuto di Stato incompatibile il regime fiscale agevolativo destinato alle società a capitale pubblico maggioritario e ne ha disposto il recupero.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
Prevedeva una delle agevolazioni fiscali successivamente qualificate come aiuto di Stato incompatibile.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70
Costituiva ulteriore base normativa del regime fiscale agevolativo oggetto di recupero.
Art. 2909 del codice civile
Il principio dell'autorità del giudicato nazionale non può essere applicato in modo da impedire il recupero di un aiuto di Stato la cui incompatibilità sia stata definitivamente accertata a livello europeo.
Principi dell'Unione europea di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento
La nuova disciplina non può incidere su situazioni già acquisite, ossia aiuti già definitivamente recuperati o già oggetto di avviso di accertamento prima della sua entrata in vigore. Può invece applicarsi agli effetti futuri di situazioni ancora pendenti.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale viene definitivamente qualificata come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve consentirne il recupero e non può far prevalere un precedente giudicato interno che lo impedisca.
- Le contestazioni sulla compatibilità dell'aiuto devono essere rivolte contro la decisione europea nei termini previsti dal diritto dell'Unione; una volta divenuta definitiva, tale decisione non può essere riesaminata nel giudizio nazionale di recupero.
- Gli interessi sul recupero possono essere calcolati su base composta anche se la decisione europea è anteriore al regolamento CE n. 794 del 2004, quando la normativa nazionale lo preveda e l'aiuto non sia stato già recuperato né sia già stato emesso un avviso di accertamento alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
- La tutela dell'affidamento opera soprattutto per le situazioni già esaurite o formalmente consolidate; non impedisce, di regola, l'applicazione della nuova disciplina agli effetti futuri di un rapporto ancora pendente.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di comprendere presupposti, criteri di calcolo e norme applicate; la mancata allegazione di atti non essenziali o facilmente reperibili non determina automaticamente la nullità.
- Il fatto che l'impresa operi in un mercato locale o in regime di esclusiva non esclude necessariamente l'esistenza di un aiuto di Stato, se il beneficio è idoneo a incidere, anche potenzialmente, sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
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