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Sentenza

Sentenza n. 2358/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari: a) della disposizione dirigenziale n. 22/A, recante ordinanza di demolizione ex art. 33 del dpr 380/01, notificata il 28 gennaio 2026, con la quale il Comune di Napoli, ha ingiunto al ricorrente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle seguenti opere: “tettoia, in doghe di legno, a falda spiovente, delimitata da vetrate di tipo ve.pa., di mq 20 circa; una tettoia rattrattile in pvc che copre una superficie di 30 mq circa, retta da una struttura in legno; una armadiatura in alluminio anodizzato, posta in adiacenza al torrino”; b) della ordinanza dirigenziale della Regione Campania, Genio Civile di Napoli n. 74134/2026, nonché della relativa nota di trasmissione, recante la sospensione dei lavori; c) di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a due tettoie e a un’armadiatura in alluminio, nonché provvedimento regionale di sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e il provvedimento del Genio Civile regionale di sospensione dei lavori, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Le opere contestate consistevano in una tettoia in legno di circa 20 mq, originariamente aperta su tre lati e ancorata alla parete dell’edificio, in una struttura pesante in legno di circa 30 mq con copertura retrattile in PVC e chiusure laterali, nonché in una struttura ad armadiatura in alluminio e policarbonato inglobante il torrino scala. Il ricorrente contestava, in particolare, la qualificazione delle opere come interventi soggetti a permesso di costruire, deducendo l’idoneità della SCIA presentata e la riconducibilità delle chiusure vetrate alla disciplina delle VEPA, nonché l’illegittimità del provvedimento del Genio Civile per eccesso di potere e difetto di istruttoria. Il giudice ha ritenuto che l’abusività non derivasse soltanto dalla difformità rispetto alla SCIA, ma dalla natura sostanziale delle opere, valutate unitariamente, quali interventi di ristrutturazione edilizia produttivi di nuova volumetria e trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, privi del necessario permesso di costruire. Ha inoltre escluso l’applicabilità della disciplina dell’edilizia libera per le VEPA, poiché le strutture realizzavano uno spazio stabilmente chiuso e attrezzato, con caratteristiche pesanti e fisse, non riconducibile a vetrate panoramiche amovibili. Quanto alla sospensione dei lavori, è stata contestata la competenza e l’istruttoria del Genio Civile regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione, poiché le opere, considerate nel loro complesso e non atomisticamente, avevano trasformato il lastrico solare in un terrazzo attrezzato, determinando aumento di superficie e volumetria non residenziale e richiedendo quindi il permesso di costruire; la SCIA era inidonea. La disciplina delle VEPA non era applicabile, perché presuppone strutture amovibili e totalmente trasparenti che non configurino spazi stabilmente chiusi, mentre nel caso concreto erano state realizzate strutture pesanti, ancorate e stabilmente chiuse. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa alla sospensione dei lavori: ai sensi dell’art. 97, comma 1, d.P.R. 380/2001, tale potere spettava al Genio Civile regionale anche dopo il trasferimento al Comune delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune di Napoli e della Regione Campania, liquidate in € 1.000,00 per ciascuna amministrazione, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione relativa agli interventi edilizi abusivi qualificati come ristrutturazione edilizia eseguita in assenza del prescritto titolo.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione sostanziale delle opere come ristrutturazione edilizia, in ragione della trasformazione dell’organismo edilizio e della creazione di nuova volumetria.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001

    gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche

    L’edilizia libera per le VEPA non opera quando le vetrate e le strutture realizzate configurano uno spazio stabilmente chiuso, con variazione di volume o superficie, soprattutto se le opere sono pesanti, fisse e stabilmente ancorate.

  • art. 97, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La competenza ad adottare la sospensione dei lavori, qualora i lavori siano in corso, resta attribuita all’Ufficio tecnico regionale, ossia al Genio Civile, anche dopo il trasferimento al Comune delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, previo avviso alle parti, la causa risulta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione edilizia e dell’individuazione del titolo abilitativo necessario, le opere abusive devono essere valutate unitariamente e nel loro complesso, non mediante una considerazione atomistica dei singoli manufatti, verificando l’eventuale trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, l’incremento di volumetria o superficie e l’aumento del carico urbanistico.
  • La realizzazione di tettoie e strutture stabilmente ancorate, dotate di coperture e chiusure laterali e idonee a trasformare un lastrico solare in uno spazio attrezzato, può integrare una ristrutturazione edilizia o una nuova volumetria soggetta a permesso di costruire; la presentazione di una SCIA non sostituisce il titolo edilizio richiesto dalla natura sostanziale dell’intervento.
  • La disciplina delle VEPA in edilizia libera si applica soltanto a vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, funzionali a esigenze temporanee e tali da non creare spazi stabilmente chiusi, nuova volumetria o variazione di superficie; essa non si estende a strutture pesanti, fisse e stabilmente chiuse.
  • La sospensione dei lavori prevista dall’art. 97, comma 1, d.P.R. 380/2001 rientra nella competenza dell’Ufficio tecnico regionale o del Genio Civile anche quando siano state trasferite al Comune altre funzioni amministrative relative alla difesa del territorio dal rischio sismico.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTitoli abilitativi ediliziResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

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