Cassazione Penale, Sentenza n. 16280/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova proposta dall'opponente a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art.186 D.Lgs. 285/1992 (commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies) commesso il 20/06/2018. Il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art.464-quater c.p.p., sostenendo che la restituzione degli atti all'Ufficio decreti penali renderebbe irrevocabile il decreto penale e dunque inutilizzabile l'opposizione; inoltre contesta la valutazione prognostica negativa del GIP basata su precedenti penali risalenti al 2007/2011, ritenuti non attuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si limitasse al rigetto dell'istanza di messa alla prova e alla mera restituzione degli atti all'ufficio decreti penali, senza pronunciare alcuna statuizione che pregiudichi il corso dell'opposizione. Pertanto il decreto penale opposto mantiene la sua funzione di presupposto per l'introduzione di un giudizio autonomo e la verifica della revoca ex nunc dovrà essere fatta dal giudice che procede ai sensi dell'art.464 c.p.p.. Inoltre la Corte ha ricordato il principio per cui l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma appellabile unitamente alla sentenza di primo grado (art.586 c.p.p.). Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.186
commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies
Norma sostanziale che individua il reato contestato (conducente sotto l'effetto di alcool o sostanze).
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b)
Norma invocata dal ricorrente quale motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile senza accogliere il motivo nel merito.
Codice di procedura penale, art.464-quater
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'opposizione a decreto penale; la Corte non ha ritenuto che la restituzione degli atti integrasse una statuizione pregiudizievole dell'opposizione.
Codice di procedura penale, art.464, comma 3
Richiamata in motivazione per affermare che il decreto penale, una volta opposto, può essere revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica della regolare instaurazione del giudizio.
Codice di procedura penale, art.586
Norma che disciplina l'impugnabilità: l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è immediatamente appellabile ma va impugnata unitamente alla sentenza di primo grado.
Codice di procedura penale, art.616
Norma che prevede l'onere del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per imporre il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata in motivazione in relazione ai criteri per l'esclusione di comportamento colposo del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa.
Massime di principio
- Il rigetto dell'istanza di messa alla prova non è impugnabile autonomamente in Cassazione: l'ordinanza di rigetto va impugnata unitamente alla sentenza di primo grado (art.586 c.p.p.).
- La mera restituzione degli atti all'ufficio dei decreti penali non integra una statuizione che renda irrevocabile il decreto penale opposto e non preclude lo svolgimento del giudizio di opposizione.
- Una volta proposta opposizione, il decreto penale perde la sua natura di condanna anticipata e diventa il presupposto per l'apertura di un giudizio autonomo; la revoca del decreto va valutata dal giudice che procede dopo la verifica dell'instaurazione del giudizio (art.464 c.p.p.).
- La valutazione prognostica negativa del GIP basata su precedenti penali può essere contestata, ma la censura sulla sua 'attualità' non è decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione se manca la possibilità di impugnare autonomamente l'ordinanza.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; la mancanza di colpa grave può essere valutata alla luce di precedenti principi costituzionali e giurisprudenziali.
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