Cassazione Penale, Sentenza n. 46920/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato: a) la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra le condanne pronunciate con tre sentenze (Corte d'appello Napoli 7.2.2019 irrevocabile 25.3.2019; Corte d'appello Napoli 11.9.2017 irrevocabile 25.1.2018; Corte d'appello Napoli 18.2.2008 irrevocabile 4.3.2009) per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990; b) la richiesta di rimodulazione dell'aumento di pena già riconosciuto per continuazione in relazione a pronunciamenti successivi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019. La difesa censurava la motivazione della Corte territoriale come apparente e manifestamente illogica, deducendo che i giudici dell'esecuzione si erano basati esclusivamente sulla mancata concessione della continuazione nel giudizio di cognizione e non avevano valutato in modo globale gli «indicatori» dell'unitario disegno criminoso (prossimità spazio-temporale, identità del bene giuridico, modus operandi). Quanto alla rimodulazione, la difesa sosteneva che il giudice dell'esecuzione è tenuto a rideterminare la pena anche con riguardo all'aumento per continuazione quando la cornice edittale è stata successivamente dichiarata incostituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e, in ogni caso, assolutamente generici. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva dato rilievo al precedente rigetto della continuazione operato dai giudici del merito e, con riferimento al reato del 2007, ha condiviso la rilevanza della significativa distanza temporale rispetto ai fatti del 2012-2013 come elemento esclusivo di una deliberazione criminosa unitaria. Quanto alla richiesta di rimodulazione dell'aumento di pena, la Corte ha ritenuto generiche le censure difensive e ha osservato che l'aumento già rideterminato con la sentenza del 7.2.2019 era assai contenuto (sei mesi di reclusione e multa) e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; qui individuava la natura dei reati oggetto delle condanne tra le quali si discuteva la continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
"sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione fra reati giudicati con diverse sentenze solo se il giudice della cognizione non l'ha già esclusa; la pronuncia di merito che esclude la continuazione vincola il giudice dell'esecuzione salvo vizi di quella decisione.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (criteri di proporzionalità, gravità della condotta, ecc.): la Corte ha ritenuto che la rideterminazione contenuta nella sentenza impugnata fosse conforme a tali criteri.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Decisione citata dalla difesa come base per richiedere la rimodulazione della pena in relazione a cornici edittali dichiarate incostituzionali; la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che la mera richiamata decisione non fosse sufficiente, senza una specifica dimostrazione dell'effetto sulla determinazione concreta dell'aumento.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Citata in relazione al principio secondo cui la sanzione pecuniaria per inammissibilità può essere esclusa se vi sono elementi che escludono la colpa; nel caso di specie la Corte non ha ravvisato tali elementi.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra condanne solo se il giudice della cognizione non l'ha già esclusa; la decisione di merito che ha escluso la continuazione è vincolante salvo motivi specifici di illegittimità.
- La valutazione sulla sussistenza di un "unitario disegno criminoso" richiede un esame concreto e motivato degli elementi (proximità spazio-temporale, identità del bene giuridico, modus operandi); però una distanza temporale significativa può legittimamente escludere la continuità.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e puntuali: motivi generici o richieste di rilesseggio dei fatti sono inammissibili.
- Per ottenere la rimodulazione della pena in seguito a pronunce costituzionali che hanno inciso sulla cornice edittale occorre dimostrare concretamente l'effetto di tale pronuncia sulla determinazione della pena; non è sufficiente un richiamo generico alla sentenza costituzionale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende): va dunque valutata la forza probatoria e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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