Ordinanza n. 5634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sez. III, 24 aprile 2024 n.520, che ha pronunciato sul ricorso n. 432/2023 R.G. proposto per l’annullamento: (ricorso principale, proposto da Ecodomus S.r.l., Cuoccio e Pitruzzella) a) del provvedimento 24 gennaio 2023 n.132/2017, conosciuto in data imprecisata, con cui il Dirigente del Settore III Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi ha rilasciato alla Edil Marcotrigiano s.r.l. permesso di costruire per la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento in cinque piani fuori terra dell’edificio sito a Terlizzi, via Diaz 77-79; b) della relazione istruttoria 21 dicembre 2022 prot. n.79/UTC; e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali (ricorso incidentale, proposto da Edil Marcotrigiano S.r.l.) a) dell’art. 2.25 delle Norme tecniche di attuazione – NTA del Comune di Terlizzi; b) del provvedimento 24 aprile 2019 prot. n.45/2014, conosciuto in data imprecisata, con cui il Comune di Terlizzi ha rilasciato alla Ecodomus S.r.l. permesso di costruire per un fabbricato residenziale sito a Terlizzi, via Diaz, distinto al catasto al foglio 13, particella 743, subalterni da 1 a 28. In particolare, la sentenza ha dichiarato il ricorso principale inammissibile quanto alla posizione della Ecodomus S.r.l. e lo ha respinto nel merito quanto alle residue posizioni; non ha esaminato il ricorso incidentale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, Sez. III, n. 520/2024, relativa al permesso di costruire rilasciato per la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio residenziale
Esito
La controversia
Il giudizio d’appello riguarda la sentenza con cui il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale quanto alla società Ecodomus e lo ha respinto nel merito quanto agli altri ricorrenti, in relazione al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Terlizzi a una società edilizia per un intervento di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento in cinque piani fuori terra. L’appellante ha reiterato la richiesta di mezzi istruttori già formulata in primo grado. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale edile e chimica del Politecnico di Bari, con facoltà di delega. La verificatrice ha chiesto di utilizzare, per gli accertamenti tecnici, un rilievo plano-altimetrico mediante strumentazione Laser Scanner, GPS e LiDAR, con il supporto di un tecnico qualificato, nonché una proroga di trenta giorni del termine per il deposito della relazione preliminare, necessaria per eseguire i rilievi, elaborare graficamente i dati e completare l’istruttoria tecnica. Il ricorso incidentale della società controinteressata, non esaminato dal TAR, concerneva l’impugnazione di una disposizione delle NTA comunali e del precedente permesso di costruire rilasciato alla società appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato non definisce l’appello nel merito. Valutata la necessità e l’idoneità degli accertamenti richiesti per l’espletamento della verificazione, accoglie l’istanza della verificatrice sia quanto all’impiego della strumentazione tecnica e al supporto di un tecnico qualificato, sia quanto alla proroga del termine. Dispone quindi la proroga di trenta giorni per il deposito della verificazione, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza. La pronuncia non contiene una decisione sui motivi d’appello, sulla legittimazione della società Ecodomus, sulla fondatezza delle censure edilizie o urbanistiche, né sul ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice e per la prosecuzione degli accertamenti tecnici necessari alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando la decisione richiede accertamenti tecnici sui fatti rilevanti della controversia, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e autorizzare il verificatore ad avvalersi di strumenti tecnici e dell’ausilio di personale qualificato, purché tali attività siano funzionali all’incarico.
- Il termine assegnato per il deposito della relazione di verificazione può essere prorogato quando il verificatore dimostri che la complessità degli accertamenti, l’esecuzione di rilievi strumentali o l’elaborazione dei dati acquisiti rendono necessaria un’ulteriore attività tecnica.
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