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Sentenza

Sentenza n. 474/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Castrovillari e della sentenza n. 1083/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro.

Giustizia amministrativa202500262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di sentenze passate in giudicato che hanno riconosciuto l'anzianità di servizio e condannato al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, e della sentenza n. 1083/2023 della Corte d'Appello di Catanzaro, entrambe passate in giudicato, con le quali era stato riconosciuto il diritto all'anzianità di servizio e il Ministero dell'Istruzione era stato condannato al pagamento delle differenze retributive secondo le modalità indicate nelle pronunce. Nonostante la richiesta di pagamento, l'amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto l'actio iudicati, chiedendo l'esecuzione delle sentenze e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione delle sentenze e il perdurante inadempimento dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle sentenze del Tribunale di Castrovillari e della Corte d'Appello di Catanzaro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, effettuata dalla ricorrente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'attività commissariale sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR lo ha applicato in presenza del decorso del termine di moratoria e del perdurante inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001

    Sebbene dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, la disposizione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese dell'attività commissariale all'amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, richiamato dal TAR per la disciplina delle spese dell'attività del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della pronuncia, l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La disciplina sulle spese dell'attività commissariale prevista dall'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, ponendo tali spese a carico dell'amministrazione inadempiente quando siano comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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