Sentenza n. 437/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 249/2023 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 5/12/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 249/2023 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 249/2023. La decisione presupposta era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. È stata inoltre richiesta la corresponsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inottemperanza del Ministero e ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza di parte, un commissario ad acta nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi novanta giorni. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, perché la sentenza del giudice ordinario già prevedeva interessi legali e rivalutazione, nei limiti indicati dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto in parte. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e il relativo comma quarto.
La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l'esecuzione della sentenza e di valutare l'applicazione di una penalità di mora.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento
La previsione della sentenza del giudice ordinario, che riconosce interessi legali e rivalutazione nei limiti stabiliti dalla norma, è stata ritenuta una misura già equa e sufficiente, tale da giustificare il rigetto della penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione utile a far decorrere il termine dilatorio per l'esecuzione, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già riconosciuto interessi legali e rivalutazione secondo una disciplina ritenuta equa e idonea a compensare il ritardo.
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