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Sentenza

Sentenza n. 5280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il parziale riscontro a un’istanza di accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dottorando di ricerca)

Prevale il privato

La controversia

Il dottorando aveva impugnato il provvedimento di esclusione dal corso di dottorato e, per esigenze difensive nei giudizi pendenti relativi a tale esclusione, aveva presentato all’Università un’istanza di accesso documentale. L’istanza riguardava, tra l’altro, un database di dati scientifici che sarebbe stato messo a sua disposizione per lo svolgimento del progetto di ricerca sull’impatto dell’insufficienza renale sul sistema pensionistico e lavorativo italiano. L’Università aveva trasmesso una e-mail e un collegamento a una presentazione PowerPoint contenente dati sintetici pubblicati online, ma non il database richiesto. Il TAR aveva ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva e aveva dichiarato inammissibile il ricorso. L’appellante ha dedotto l’erroneità di tale statuizione, sostenendo che la presentazione grafica non fosse equivalente al database di dati grezzi e organizzati e che l’amministrazione non avesse né esibito il documento richiesto né dichiarato formalmente la sua inesistenza o indisponibilità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse difensivo all’accesso ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990, poiché la documentazione richiesta poteva avere rilevanza nei giudizi relativi all’esclusione dal dottorato. Il giudice ha distinto il database scientifico, costituito da dati elementari organizzati e suscettibili di elaborazione, dalla presentazione PowerPoint, avente funzione meramente comunicativa e rappresentativa. Poiché l’Università aveva in precedenti atti fatto riferimento all’esistenza e alla messa a disposizione di un database, non poteva ritenersi che la richiesta fosse stata integralmente soddisfatta mediante il solo invio di artefatti grafici pubblicati online. L’amministrazione è stata quindi ordinata a esibire il database richiesto oppure ad attestare formalmente la sua inesistenza o indisponibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    L’interesse difensivo del soggetto che deve utilizzare la documentazione in un giudizio pendente integra un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, quando i documenti richiesti possano avere potenziale rilevanza nella controversia.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito in materia di accesso consente di ottenere l’ordine di esibizione quando l’amministrazione non abbia integralmente soddisfatto la richiesta documentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati personali, anche sanitari, contenuti nella documentazione processuale.

Massime di principio

  • L’interesse difensivo all’accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri che i documenti possono avere una potenziale rilevanza in un giudizio pendente, senza che sia necessario anticipare nel giudizio sull’accesso la valutazione definitiva della loro decisività.
  • L’amministrazione non adempie integralmente all’obbligo di ostensione quando trasmette un documento diverso, per natura e contenuto, da quello specificamente richiesto: una presentazione grafica o sintetica non è equivalente a un database contenente dati elementari organizzati e suscettibili di elaborazione.
  • Quando dagli atti dell’amministrazione risulti l’esistenza del documento richiesto, l’amministrazione deve esibirlo oppure attestare formalmente la sua inesistenza o indisponibilità materiale o giuridica; il semplice invio di documenti diversi non consente di ritenere evasa l’istanza.
  • Nel giudizio in materia di accesso, la domanda è fondata quando l’amministrazione non abbia fornito il documento richiesto né esplicitato le ragioni della mancata ostensione, soprattutto se abbia precedentemente rappresentato l’esistenza e la disponibilità del documento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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