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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09057/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una somministrazione di manodopera resa da una agenzia a favore di un’impresa utilizzatrice, per un gruppo di lavoratori impiegati in un appalto/cantiere nel periodo dicembre 2012-gennaio 2014. A seguito di verbale ispettivo sono state contestate irregolarità previdenziali relative a sotto-inquadramento, assenze, trasferte e rimborsi chilometrici; l’I.N.P.S. ha esteso gli addebiti contributivi alla somministratrice e ha revocato gli sgravi contributivi fruiti per tutto il personale nel periodo interessato, applicando il regime sanzionatorio dell’evasione. La società ha impugnato l’atto sostenendo, con il primo motivo, che in caso di violazioni attinenti alla fase esecutiva e all’obbligo informativo la responsabilità sarebbe esclusiva dell’utilizzatore e che l’onere probatorio sugli inquadramenti non gravasse sul somministratore; con il secondo motivo ha contestato l’assoggettamento a contribuzione di permessi non retribuiti e altre assenze concordate; con il terzo motivo ha censurato il disconoscimento degli sgravi per l’intera azienda, nonostante il possesso di DURC positivi e pur in presenza di contestazioni riferite solo ad alcuni lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella somministrazione, il somministratore resta il datore di lavoro e obbligato principale per i contributi; la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore prevista dall’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 276/2003 riguarda solo differenze retributive e danni da mansioni inferiori/superiori, non le obbligazioni contributive. Ha respinto il secondo motivo perché la contribuzione è dovuta anche per assenze o sospensioni concordate non previste da legge o contratto collettivo, essendo l’obbligazione contributiva indisponibile e inderogabile, salvo eccezioni tassative. Ha respinto il terzo motivo affermando che il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente per gli sgravi; la verifica giudiziale della reale regolarità contributiva può condurre al recupero dei benefici indebitamente fruiti, e l’irregolarità accertata giustifica la decadenza dai benefici per l’intera compagine aziendale nel periodo considerato. Ha inoltre ritenuto corretto il regime sanzionatorio applicato. Condannata la ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato per descrivere la somministrazione di lavoro come forma di interposizione di manodopera e per inquadrare il rapporto triangolare tra agenzia, lavoratore e utilizzatore

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    prevede la solidarietà tra somministratore e utilizzatore per retribuzioni e contributi; il somministratore resta obbligato principale quale datore di lavoro

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 276/2003

    l’obbligo informativo dell’utilizzatore sulle mansioni superiori/non equivalenti comporta responsabilità esclusiva solo per differenze retributive e danni da mansioni inferiori, non per i contributi

  • art. 25, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore

  • art. 22, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    sulla indennità di disponibilità i contributi sono versati per l’effettivo ammontare, in deroga al minimale contributivo

  • art. 1, d.l. n. 338/1989 convertito in l. n. 389/1989

    la base imponibile contributiva non può essere inferiore alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva, salvo che la retribuzione effettiva sia superiore

  • art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006

    i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, al rispetto degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva; il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente

  • art. 1, comma 1176, l. n. 296/2006

    rinvia a decreto ministeriale per modalità di rilascio e contenuti del DURC

  • D.M. 24 ottobre 2007

    regola il DURC; l’art. 4 ne individua la funzione certificativa della regolarità dei versamenti, l’art. 5 i requisiti di regolarità, l’art. 7 il procedimento di regolarizzazione prima del rilascio o dell’annullamento del documento

  • art. 7 D.M. 24 ottobre 2007

    in caso di mancanza dei requisiti, l’interessato deve essere invitato a regolarizzare entro quindici giorni; in difetto non può parlarsi di sanatoria ex post generalizzata

  • art. 116 l. n. 388/2000

    distingue omissione ed evasione contributiva; l’evasione ricorre se il datore omette di denunciare rapporti e retribuzioni, l’omissione quando i dati sono ricavabili dalle denunce o registrazioni obbligatorie

  • art. 2697 c.c.

    nessuna violazione della regola di riparto dell’onere probatorio è ravvisabile se il giudice decide sulla base di prove acquisite e valutate nel merito

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella somministrazione di lavoro il somministratore resta il datore di lavoro e, salvo diversa previsione espressa, è il soggetto obbligato in via principale per i contributi previdenziali; la solidarietà dell’utilizzatore non sposta su quest’ultimo l’intera obbligazione.
  • La responsabilità esclusiva dell’utilizzatore prevista per la violazione dell’obbligo di informazione sulle mansioni opera solo per le differenze retributive e per i danni da demansionamento, non per gli obblighi contributivi, che hanno natura autonoma e inderogabile.
  • L’obbligazione contributiva si determina secondo regole legali e collettive inderogabili: contributi e minimale non possono essere esclusi per effetto di accordi tra le parti o di sospensioni concordate della prestazione, salvo eccezioni tassative previste dalla legge.
  • Il DURC è un presupposto necessario ma non sufficiente per fruire di sgravi e benefici contributivi: il suo rilascio non sana in via costitutiva eventuali irregolarità, che possono essere accertate successivamente in giudizio e legittimare il recupero dei benefici.
  • Quando sia accertata l’irregolarità contributiva o la violazione di obblighi di legge, la decadenza dai benefici contributivi può operare in modo generale per l’intera compagine aziendale e non soltanto per i singoli lavoratori oggetto dell’accertamento.
  • Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. se la decisione di merito è fondata sull’apprezzamento delle prove acquisite; la censura sull’onere della prova è ammissibile solo se il giudice abbia deciso in assenza di prova applicando la regola di soccombenza probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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