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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione di categoria VDAI in pagamento dal 1 dicembre 2011, che il pensionato assumeva calcolata in modo errato e troppo basso. In primo grado egli aveva dedotto: la mancata valutazione di 148 giornate utili alla quota A; l’erronea rivalutazione degli importi ex INPDAI per effetto di una asserita cristallizzazione del massimale al dicembre 2004; la mancata considerazione dell’indennità sostitutiva del preavviso di 12 mesi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione rilevando, tra l’altro, che molte doglianze erano nuove o comunque non dedotte tempestivamente. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulle preclusioni e sul divieto di nuove domande/eccezioni in appello, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come nova la questione della doppia omogeneizzazione e della corretta quantificazione delle quote pensionistiche; (2) violazione dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997 e falsa interpretazione dell’art. 42 l. n. 289/2002, insistendo sull’erroneità del calcolo della pensione, in particolare quanto al computo dell’anzianità contributiva, al preavviso e alla gestione di provenienza contributiva. L’INPS ha resistito chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non ha indicato con precisione gli atti di causa e il contenuto della domanda originaria, impedendo il controllo sulla denunciata novità delle questioni. Sul secondo motivo ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che la doglianza relativa al preavviso era generica e comunque smentita dalle risultanze documentali e testimoniali, che dimostravano l’inclusione dell’indennità nel calcolo della pensione definitiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per contestare la declaratoria di novità di alcune questioni in appello; il motivo è stato ritenuto non autosufficiente.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare le preclusioni processuali; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per difetto di specificità.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni nel rito del lavoro; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il requisito di specificità e indicazione degli atti va rispettato anche nei motivi che denunciano errores in procedendo; l’esame diretto degli atti presuppone il rispetto delle regole di ammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997

    Invocato nel secondo motivo, ma senza che la Corte entrasse nel merito della corretta applicazione alla fattispecie.

  • art. 42 l. n. 289/2002

    Invocato dal ricorrente quale norma asseritamente mal interpretata nel calcolo pensionistico, ma la censura è stata giudicata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, anche la denuncia di errores in procedendo richiede il rispetto rigoroso del requisito di specificità e autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, affinché la Corte possa verificare la decisività della censura.
  • La Corte può dichiarare inammissibile il motivo quando non consente una chiara e completa cognizione dei fatti necessari a valutarne la fondatezza, indipendentemente dal potere di esame diretto degli atti processuali.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito senza confutare specificamente le argomentazioni decisive del giudice di merito.
  • La deduzione in appello o in primo grado di questioni nuove, non tempestivamente introdotte nell’atto introduttivo, può essere dichiarata inammissibile come mutatio libelli; in cassazione, però, per contestare tale statuizione occorre riportare in modo puntuale il contenuto della domanda originaria e la sua causa petendi.
  • Quando il giudice di merito accerta sulla base di elementi documentali e testimoniali che una voce retributiva è già stata computata nel calcolo pensionistico, la censura che ne assuma l’omessa considerazione deve misurarsi con tali risultanze, altrimenti è inidonea a superare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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