Cassazione Civile, Ordinanza n. 25022/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento con cui le veniva contestato l'uso di compensazioni IVA effettuate utilizzando il credito di un'altra società. In sede di merito aveva sostenuto che la debitrice originaria si era accollata il debito tributario e che l'accollante aveva compensato tale debito con un proprio maggior credito erariale, sicché l'obbligazione si sarebbe estinta per compensazione. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, della L. n. 212 del 2000, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dell'art. 1273 c.c., assumendo che non esisterebbe una norma che vieti la compensazione del debito oggetto di accollo e che il divieto sarebbe stato introdotto solo successivamente dall'art. 1 del D.L. n. 124 del 2019; ha quindi sostenuto che il preteso divieto non era applicabile alla fattispecie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, in particolare, solo tra crediti e debiti riferibili al medesimo soggetto contribuente, non tra soggetti diversi. Ha osservato che l'accollo esaminato era un accollo interno e che l'accollante non assume la posizione di contribuente o soggetto passivo del rapporto tributario, ma soltanto quella di obbligato in forza del titolo negoziale. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era sorretta anche da un'ulteriore ratio, non specificamente censurata, secondo cui l'amministrazione poteva negare la compensazione in caso di pregiudizio; per tale ragione il ricorso è stato rigettato. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. n. 212 del 2000
È invocato dalla ricorrente come norma che, a suo dire, non vieterebbe la compensazione del debito oggetto di accollo; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva.
art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
La compensazione fiscale è ammessa solo nei limiti e nei casi espressamente previsti, e presuppone che credito e debito facciano capo al medesimo contribuente.
art. 1273 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di accollo; la Corte precisa che, nell'accollo interno del debito d'imposta, l'accollante resta obbligato solo in forza del negozio e non diventa contribuente.
art. 1 D.L. n. 124 del 2019
È menzionato come intervento successivo che ha introdotto uno specifico divieto di compensazione dei debiti fiscali accollati, ma la Corte lo considera confermativo di un assetto già desumibile dai limiti legali alla compensazione tributaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato nei presupposti di legge; la Corte ne dà atto in dispositivo.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato da versare in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non può operare liberamente secondo le regole civilistiche generali.
- Il presupposto della compensazione fiscale è che il credito e il debito appartengano al medesimo soggetto passivo; non è consentita la compensazione tra posizioni riferibili a soggetti diversi.
- L'accollante di un debito d'imposta, nell'accollo interno, non assume la qualità di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma soltanto quella di obbligato in forza del titolo negoziale.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso è destinato al rigetto o comunque non può ottenere il ribaltamento della decisione.
- L'intervento normativo successivo che espressamente vieta una determinata compensazione non implica, di per sé, che prima di esso la compensazione fosse libera, se il sistema normativo già la consentiva solo entro limiti rigorosi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24976/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24978/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24979/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24980/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24981/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24982/2023 del 22/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →