Sentenza del 10/11/2016 n. 791 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ICI - Accertamento - Classamento - Ripartizione competenze Stato e Enti locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto comunale con cui sono stati censiti i beni attribuendo loro una rendita catastale è stato ritenuto illegittimo, per incompetenza dell'ente locale. La competenza a determinare la rendita catastale appartiene allo Stato, tramite l'Agenzia del Territorio, mentre il Comune può svolgere esclusivamente le funzioni partecipative e collaborative previste dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'attribuzione della rendita catastale da parte del Comune. L'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia tributaria e contabile statale. Gli artt. 65 e 66 del d.lgs. 112/1998 delimitano inoltre le competenze catastali: allo Stato, tramite l'Agenzia del Territorio, spettano le funzioni di estimo e quindi la determinazione delle rendite; ai Comuni spettano invece attività di partecipazione alla determinazione delle tariffe e di collaborazione nella conservazione, utilizzazione e aggiornamento dei dati catastali. Il Comune non può pertanto sostituirsi all'amministrazione statale nell'attribuzione della rendita catastale.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, comma 2, lettera e)
Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia tributaria e contabile statale.
La norma conferma la competenza statale esclusiva nell'ambito tributario, nel quale rientrano anche le funzioni catastali connesse alla determinazione della rendita.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 65 e 66
Le disposizioni ripartiscono le funzioni catastali tra Stato e Comuni: allo Stato spettano l'estimo e la determinazione delle rendite; ai Comuni spettano la partecipazione alla determinazione delle tariffe e la collaborazione nella conservazione, utilizzazione e aggiornamento dei dati catastali.
Massime di principio
- La determinazione o attribuzione della rendita catastale è una funzione statale e non può essere validamente esercitata autonomamente dal Comune.
- Il Comune può collaborare alla gestione e all'aggiornamento delle informazioni catastali, ma tale partecipazione non equivale al potere di adottare direttamente un provvedimento di classamento con attribuzione della rendita.
- Un atto amministrativo adottato da un ente privo della relativa competenza è illegittimo per incompetenza, anche se l'ente dispone di informazioni o svolge attività di supporto in materia catastale.
- Nei contenziosi riguardanti il classamento occorre distinguere tra attività comunali di segnalazione o collaborazione e l'effettiva determinazione della rendita, riservata agli uffici catastali statali.
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