Sentenza n. 327/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento ovvero per la declaratoria di parziale illegittimità ed annullamento parziale del decreto di attribuzione della qualifica di agente di P.S. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65 adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria con nota Prot. N -OMISSIS- e notificato nella medesima data, nella parte in cui detta qualifica veniva conferita alla dott.ssa -OMISSIS- limitatamente all'esercizio delle funzioni quale agente della Polizia Municipale di -OMISSIS-e nell'ambito del territorio di quest'ultimo Comune, nonché nella parte in cui statuisce la facoltà dell'Ufficio “di operare la revisione del titolo conferito, ai sensi dell'art. 4 bis del Regolamento del TULPS, qualora venga a variarsi – nel futuro – il raggio di operatività dell'interessata, con particolare riferimento all'area jonica del territorio reggino” nonché nella parte in cui si prevede l'inefficacia del decreto stesso, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente Locale de quo per qualsiasi altro motivo; nonché: di ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato da cui emani la soggezione del titolo di agente di P.S. conferito alla dott.ssa -OMISSIS- alla revisione, qualora venga a variarsi – nel futuro – il raggio di operatività dell'interessata, con particolare riferimento all'area jonica del territorio reggino, ovvero l'inefficacia del decreto stesso, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente Locale de quo per qualsiasi altro motivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, limitato all'esercizio delle funzioni nel territorio comunale di servizio e contenente richiami alla possibile revisione del titolo e alla sua cessazione con il rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura le ha attribuito la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986, contestando la limitazione territoriale al Comune presso cui prestava servizio, il richiamo alla possibile revisione del titolo in caso di variazione futura del raggio operativo, la previsione della cessazione dell'efficacia del decreto con la cessazione del rapporto di lavoro e ulteriori prescrizioni relative all'eventuale difetto del requisito di affidabilità e all'assegnazione dell'arma. Il primo motivo deduceva nullità o annullabilità parziale, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 65/1986 e dell'art. 4-bis del regolamento del T.U.L.P.S., manifesta illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost. Il secondo motivo deduceva difetto di motivazione, contraddittorietà, sproporzione, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto. Con il terzo motivo era chiesto il risarcimento del danno. Il Collegio, pur rilevando una possibile carenza di interesse, ha deciso la causa nel merito ritenendo il ricorso infondato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto che la limitazione della qualifica al territorio comunale di servizio trovi fondamento negli artt. 3 e 5 della legge n. 65/1986 e che la ricorrente non abbia dimostrato che il titolo dovesse o potesse avere un'estensione maggiore. Il decreto, inoltre, non nega né subordina illegittimamente la qualifica, ma esplicita le ragioni del suo conferimento attraverso un chiarimento normativo coerente con i principi di trasparenza e buona amministrazione. Anche i richiami alla possibile revisione del titolo in caso di futura variazione dell'ambito operativo e alla cessazione dell'efficacia in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono stati ritenuti, al più, superflui, ma non lesivi, perché privi di incidenza attuale e riferiti a poteri o conseguenze destinati a operare solo al ricorrere dei relativi presupposti. Il secondo motivo è stato respinto poiché la motivazione prefettizia, resa anche per rispondere alle preoccupazioni degli organi di polizia e tutelare gli interessi pubblici coinvolti, non presenta i vizi denunciati e presuppone il possesso dei requisiti normativi per il conferimento della qualifica. Eventuali profili di riservatezza possono essere tutelati mediante la disciplina del GDPR. Il terzo motivo risarcitorio è stato respinto perché generico, privo dell'individuazione di un fatto illecito doloso o colposo, del danno-conseguenza e di elementi probatori; non è stato dimostrato alcun danno ingiusto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, l. 7 marzo 1986, n. 65
La qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita agli agenti di polizia municipale è collegata ai presupposti e all'ambito funzionale e territoriale risultanti dalla legge; nel caso concreto la limitazione al territorio del Comune di servizio è stata ritenuta coerente con la disciplina normativa.
artt. 3 e 5 l. 7 marzo 1986, n. 65
Sono stati individuati dal TAR come fondamento della limitazione della qualifica all'esercizio delle funzioni nel territorio comunale presso cui l'interessata presta servizio.
art. 4-bis del regolamento del T.U.L.P.S.
Il richiamo alla possibile revisione del titolo in caso di futura variazione del raggio operativo è stato considerato una mera evocazione di poteri futuri, priva di autonoma incidenza attuale.
artt. 10 e 11 T.U.L.P.S.
Sono richiamati in relazione al requisito generale di affidabilità soggettiva, la cui eventuale carenza potrebbe incidere sull'assegnazione dell'arma e sull'esercizio dei poteri amministrativi, ma non è stata accertata nel caso concreto.
art. 38, comma 3, T.U.L.P.S.
Richiamato per la previsione relativa al divieto di assegnazione dell'arma di servizio in caso di accertata carenza del requisito di affidabilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato e della trattazione senza discussione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La limitazione territoriale della qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a un agente di polizia municipale è legittima quando riflette l'ambito funzionale e territoriale del servizio comunale previsto dalla legge e l'interessato non dimostra l'esistenza di un obbligo o di un potere amministrativo di conferire il titolo in termini più ampi.
- Il provvedimento che conferisce una qualifica prevista dalla legge non diventa illegittimo per il solo fatto di esplicitare le ragioni normative del conferimento o di richiamare, in via ipotetica, poteri futuri di revisione e conseguenze derivanti dalla sopravvenuta cessazione dei presupposti, purché tali indicazioni non producano un'incidenza attuale e autonoma sulla posizione del destinatario.
- Il richiamo, in un provvedimento favorevole, alla possibile futura revisione del titolo non costituisce di per sé esercizio anticipato o illegittimo del potere amministrativo, quando l'eventuale intervento sia subordinato al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e debba essere oggetto di una successiva valutazione concreta.
- La domanda risarcitoria proposta contro l'amministrazione deve indicare uno specifico fatto illecito, la lesione di una posizione giuridica, il danno-conseguenza, il nesso causale e fornire elementi probatori; una domanda generica e non sorretta dalla dimostrazione di un danno ingiusto è infondata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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