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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12414B n. 30169 del 24/05/2022

PROJECT INFORMATICA/CENTRO COMPUTER

AGCMC12414B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Project Informatica S.r.l., società controllata indirettamente da Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, ha acquisito il 100% di Centro Computer S.p.A., operazione perfezionata il 24 giugno 2021. L’operazione costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990 e superava le soglie di cui all’articolo 16, comma 1, ma non è stata notificata preventivamente. L’AGCM ha escluso l’intento doloso, ravvisando tuttavia grave negligenza nel calcolo dei fatturati, e ha irrogato a Project Informatica, Tempus e HIG Capital una sanzione solidale di 285.000 euro. La valutazione concorrenziale dell’operazione ha avuto esito di non avvio dell’istruttoria.

Project Informatica/HIG Capital acquisisce il controllo esclusivo di Centro Computer: concentrazione non notificata preventivamente e sanzione solidale di 285.000 euro

Project Informatica/HIG Capital – acquisizione di Centro Computer e sanzione per omessa notifica

Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di Centro Computer S.p.A. da parte di Project Informatica S.r.l., società appartenente al gruppo controllato indirettamente da HIG Capital, LLC tramite Tempus Holding 79 S.à r.l. L’operazione è stata perfezionata il 24 giugno 2021 senza comunicazione preventiva all’AGCM. Il procedimento sanzionatorio si è concluso con l’accertamento della violazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 e con una sanzione solidale di 285.000 euro.

Le parti e l’operazione

Project Informatica opera nel settore dell’Information Technology, nella commercializzazione, produzione, progettazione e locazione di sistemi e programmi informatici, computer, accessori, attrezzature per ufficio e componenti elettronici. Essa fa parte del Gruppo Project, insieme ad altre società attive nel settore IT, ed è soggetta al controllo indiretto di HIG Capital attraverso Tempus Holding 79 S.à r.l.

Centro Computer opera anch’essa nel settore IT e fornisce prodotti e servizi basati su tecnologie informatiche. Le sue attività comprendono la progettazione e lo sviluppo di infrastrutture IT, networking, sistemi, sicurezza informatica, consulenza, installazione e assistenza per soluzioni hardware e software, nonché servizi rivolti a imprese, banche, assicurazioni e Pubblica Amministrazione. Nel 2020 la target ha realizzato un fatturato nazionale di circa [31-100] milioni di euro.

L’operazione ha comportato l’acquisto da parte di Project Informatica del 100% del capitale sociale di Centro Computer e, indirettamente, della società controllata da quest’ultima.

Qualificazione giuridica e competenza dell’AGCM

L’acquisizione del controllo di un’impresa costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione non presentava i presupposti per l’applicazione del Regolamento CE n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento, e ricadeva pertanto nella competenza nazionale.

In base alle soglie di fatturato applicabili ratione temporis ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, la notifica preventiva era obbligatoria in quanto:

  • il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superava 511 milioni di euro;
  • almeno due delle imprese interessate realizzavano individualmente in Italia un fatturato superiore a 31 milioni di euro.

L’Autorità ha ritenuto che le soglie fossero superate considerando il fatturato delle società del Gruppo HIG operanti in Italia o che realizzavano vendite in Italia, sommato al fatturato nazionale di Centro Computer.

Mancata comunicazione e procedimento

L’operazione non è stata notificata preventivamente. Il closing è avvenuto nel giugno 2021, mentre la comunicazione completa dell’acquisizione è stata presentata soltanto il 13 aprile 2022, in risposta a una richiesta di informazioni dell’Autorità.

Il procedimento per l’eventuale sanzione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990 è stato avviato nei confronti di Project Informatica, Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital. Project Informatica ha presentato una memoria difensiva, ha fornito documentazione sui fatturati e ha partecipato a un’audizione.

Contestazioni sui fatturati e criteri di calcolo

La Parte ha sostenuto che il fatturato nazionale consolidato del Gruppo HIG fosse inferiore alla soglia di 511 milioni di euro e ha chiesto la correzione dei dati precedentemente comunicati. Ha inoltre sostenuto che alcune acquisizioni successive alla sottoscrizione dello SPA relativo a Centro Computer, tra cui CLEO e Oxford Global Resources, non dovessero essere incluse nel calcolo.

La Parte ha richiamato le difficoltà contabili e procedurali connesse alla raccolta dei dati di fatturato per gruppi di private equity, che non redigono necessariamente un bilancio consolidato e presentano portafogli societari soggetti a frequenti variazioni. Ha anche segnalato un errore materiale relativo al fatturato di Infinigate Holding AG.

L’AGCM ha tuttavia rilevato la natura non verificabile dei dati forniti, anche perché i valori riferiti alla stessa società acquirente risultavano differenti nei vari documenti. In assenza di documenti ufficiali e certificati prodotti dal Gruppo HIG, l’Autorità ha acquisito i bilanci consolidati o ordinari dei gruppi societari controllati da HIG in Italia per il 2020.

Sulla base di tale documentazione, la somma dei fatturati dei gruppi societari presenti in Italia è risultata pari a circa [100-511] milioni di euro. Tale valore, sommato al fatturato realizzato in Italia dalle società estere del Gruppo HIG e al fatturato nazionale della target, risultava idoneo a superare entrambe le soglie previste dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990.

Decorrenza dell’obbligo di notifica

L’Autorità ha richiamato i criteri della Comunicazione consolidata della Commissione europea sui criteri di competenza giurisdizionale ai sensi del Regolamento n. 139/2004, 2008/C 95/01, in particolare i paragrafi 169-174 relativi al calcolo del fatturato. La Commissione privilegia i dati risultanti dai bilanci disponibili, ammettendo il ricorso a dati più recenti o a correzioni soltanto in presenza di modifiche significative e permanenti o di circostanze eccezionali.

È stato inoltre richiamato il principio secondo cui l’obbligo di notifica sorge con l’effettiva acquisizione del controllo. In ambito UE tale principio si collega agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 139/2004 e alla giurisprudenza Marine Harvest/Morpol. Nell’ordinamento italiano, pur in assenza di un generale obbligo di standstill analogo a quello dell’articolo 7 del regolamento europeo, il termine ultimo per la notifica preventiva è individuato nella conclusione del contratto definitivo che realizza il passaggio del controllo.

Elemento soggettivo e responsabilità

L’AGCM ha escluso che le circostanze dimostrassero una volontà diretta di eludere dolosamente il controllo dell’Autorità. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 689/1981, la responsabilità amministrativa sussiste anche per condotte colpose.

Nel caso concreto, l’Autorità ha ravvisato una condotta non diligente, caratterizzata da gravi errori e inesattezze nel calcolo dei fatturati rilevanti ai fini della notifica. Tali errori hanno determinato il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva e il perfezionamento dell’operazione prima della trasmissione delle informazioni all’AGCM.

La responsabilità è stata ricondotta alle società Project Informatica, Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, individuate in solido in relazione all’acquisizione del controllo da parte del gruppo HIG.

Valutazione della gravità e assenza di effetti anticoncorrenziali

Nel determinare l’importo della sanzione, l’Autorità ha applicato i criteri dell’articolo 11 della legge n. 689/1981, considerando la gravità della violazione, l’eventuale attività diretta a eliminare o attenuare le conseguenze, la personalità dell’agente e le condizioni economiche.

Sul piano concorrenziale, l’AGCM ha rilevato che non si erano prodotti effetti pregiudizievoli nei mercati interessati. Con separato provvedimento del 24 maggio 2022, relativo alla valutazione dell’operazione, l’Autorità aveva infatti deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Sono stati comunque considerati aggravanti la mancata disponibilità di dati ufficiali e certificati, l’utilizzo di stime interne, la rilevanza degli errori nel calcolo e il fatto che, senza la richiesta di informazioni dell’Autorità, l’infrazione non sarebbe stata rilevata. Il Gruppo HIG non ha rappresentato particolari condizioni economiche né ha formulato specifiche osservazioni sull’entità della sanzione.

Esito e sanzione

L’AGCM ha deliberato che la mancata comunicazione preventiva dell’acquisizione del controllo esclusivo di Centro Computer integra una violazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della medesima legge, che consente l’irrogazione di una sanzione fino all’1% del fatturato realizzato nell’anno precedente la contestazione, l’Autorità ha applicato a Project Informatica, Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 285.000 euro, in solido tra loro.

Il pagamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Punti principali

Operazione e parti coinvolte

Project Informatica ha acquisito il controllo diretto ed esclusivo di Centro Computer mediante l’acquisto del 100% del capitale sociale e, indirettamente, della società controllata dalla target. Il closing è avvenuto il 24 giugno 2021. Project Informatica appartiene al Gruppo Project ed è controllata indirettamente da HIG Capital tramite Tempus Holding 79 S.à r.l.

Qualificazione e soglie

L’operazione rientrava nell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Non ricorrendo le condizioni dell’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, era soggetta alla disciplina nazionale. Le soglie applicabili ratione temporis erano il fatturato nazionale complessivo superiore a 511 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale superiore a 31 milioni di euro per almeno due imprese interessate.

Omessa comunicazione preventiva

La concentrazione non è stata notificata prima della sua realizzazione. L’AGCM ne ha avuto conoscenza solo successivamente, nell’ambito di una richiesta di informazioni; la documentazione completa è stata depositata il 13 aprile 2022.

Valutazione della responsabilità

L’Autorità ha attribuito la responsabilità a HIG Capital, quale acquirente del controllo tramite Project Informatica, e ha ritenuto responsabili in solido Project Informatica, Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital. Gli errori e le inesattezze nel calcolo dei fatturati sono stati qualificati come condotta colposa ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 689/1981, pur in assenza di una volontà dolosa di eludere il controllo.

Sanzione ed effetti concorrenziali

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha irrogato una sanzione amministrativa solidale di 285.000 euro. La gravità è stata valutata anche considerando che non sono emersi effetti pregiudizievoli sul mercato e che, con separato provvedimento del 24 maggio 2022, l’Autorità ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controlloobbligo di comunicazione preventivasanzioni per omessa notificasettore informatico

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