Sentenza n. 1004/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1340/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 7.022,91 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché una quota delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 ottobre 2025 e l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l’avvenuto adempimento, né fornito giustificazioni sull’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso e che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo eventuale adempimento nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle ulteriori somme riconosciute nel titolo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel giudicato da eseguire quale base per il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, dalla maturazione del credito fino al saldo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una decisione giurisdizionale passata in giudicato, avente efficacia esecutiva e contenente una condanna al pagamento di somme, non sia stata eseguita dall’amministrazione obbligata.
- Per le amministrazioni statali, il giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo avente ad oggetto il pagamento di somme può essere promosso dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito, l’amministrazione non può limitarsi a una costituzione formale, ma deve allegare e dimostrare l’eventuale adempimento o fornire una giustificazione concreta dell’inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato, e attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.
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