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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5380/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione della pena: il Tribunale aveva calcolato la pena base in 1 anno e, con aumenti, in 1 anno e 2 mesi; la Corte di appello, applicando la diminuzione prevista per il rito abbreviato, ha però ridotto la pena a 10 mesi di reclusione, ossia in misura inferiore al terzo di riduzione previsto dalla legge. Inoltre, con integrazione tardiva il 10.6.2022 si era dedotta violazione di legge sul giudizio di responsabilità per il reato di evasione (sostenendo che la ricorrente si trovasse agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 47‑ter, legge n. 354/1975 e che non fosse stato accertato che l'allontanamento avesse superato le 12 ore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'integrazione del 10.6.2022 per tardività e assenza di connessione funzionale con il motivo principale. Quanto al motivo principale, è stato ritenuto fondato: la riduzione operata dalla Corte d'appello era inferiore al terzo previsto per il rito abbreviato. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla determinazione della pena, rideterminandola in 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47‑ter)

    art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    L'art. 47‑ter riguarda la detenzione domiciliare; ai fini della configurabilità del reato di evasione deve essere accertato che l'allontanamento sia perdurato oltre la soglia prevista (richiamata in sentenza come oltre 12 ore), pertanto è necessario un accertamento probatorio sulla durata dell'allontanamento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343

    Principio citato secondo cui l'integrazione del ricorso è inammissibile se tardiva e del tutto scissa rispetto ai motivi del ricorso principale: i nuovi motivi devono avere connessione funzionale con quelli originari

Massime di principio

  • Le integrazioni al ricorso per cassazione presentate dopo il deposito iniziale possono essere dichiarate inammissibili se sono tardive e non hanno una connessione funzionale con i motivi originari: è quindi fondamentale inserire nell'impugnazione principale tutti i profili che si intendono dedurre.
  • La diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato va applicata nella misura prevista dalla legge (in genere un terzo): una riduzione inferiore può essere censurata in cassazione e comportare l'annullamento e la rideterminazione della pena.
  • Quando si contesta la responsabilità per evasione in presenza di detenzione domiciliare (art. 47‑ter L. n. 354/1975), il giudice deve accertare la durata effettiva dell'allontanamento (es. se ha superato le 12 ore) perché la configurabilità del reato dipende da tale dato fattuale.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio (anche rideterminando la pena) quando la modifica richiesta è determinabile in sede di legittimità senza necessità di un nuovo esame del merito.
  • Per evitare inammissibilità, ogni motivo di impugnazione rilevante dovrebbe essere collegato e specificato nei capi del ricorso iniziale, rispettando i termini e i requisiti formali previsti.

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