Sentenza del 30/01/2018 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - D.L. n. 97/2008 - Posticipazione del credito di imposta - Effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che abbiano conseguito l'investimento produttivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa posticipazione della fruizione del credito d’imposta è stata ritenuta legittimamente applicabile anche agli investimenti già ultimati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 97/2008. Secondo la decisione, tale soluzione non elimina il beneficio già acquisito, ma ne differisce temporalmente l’utilizzo, realizzando un equilibrio tra la tutela del contribuente e le esigenze di finanza pubblica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il credito d’imposta riconosciuto per investimenti produttivi realizzati in aree svantaggiate. Il contribuente sosteneva che, avendo già ultimato l’investimento al momento dell’emanazione del D.L. n. 97/2008, non potesse essergli applicata la successiva disciplina che posticipava la fruizione del credito. È stato invece ritenuto che la posticipazione operasse retroattivamente anche nei confronti di chi aveva già completato l’investimento.
Norme richiamate
D.L. n. 97/2008
La disciplina è stata interpretata nel senso che la posticipazione della fruizione del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate si applica anche retroattivamente agli investimenti produttivi già ultimati, purché il beneficio non venga definitivamente negato ma soltanto differito.
Massime di principio
- Una norma successiva può incidere sulle modalità e sui tempi di fruizione di un credito d’imposta già maturato, anche per investimenti già completati, quando non elimina il beneficio ma ne differisce l’utilizzo.
- La retroattività della posticipazione può essere ritenuta legittima se costituisce un bilanciamento ragionevole tra l’affidamento del contribuente, preservato mediante la conferma del credito, e le esigenze di contenimento o programmazione della spesa pubblica.
- Per stabilire se una modifica normativa incida illegittimamente su un beneficio fiscale occorre distinguere tra soppressione del diritto e semplice modifica temporale delle modalità di utilizzo: nel secondo caso la disciplina può essere applicata anche a situazioni già perfezionate.
- Il completamento dell’investimento non garantisce necessariamente l’immediata utilizzabilità del credito se una norma successiva disciplina diversamente i tempi di fruizione e mantiene comunque intatto il diritto sostanziale al beneficio.
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