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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20085/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello (29/05/2023) che aveva confermato la condanna per rissa (art. 588 c.p.) pronunciata in primo grado per fatti del 10/04/2015. Le censure principali riguardano: 1) insufficiente prova e vizi di motivazione nella configurazione della rissa (art. 588 c.p.); 2) erroneo diniego della scriminante della legittima difesa (i ricorrenti sostengono di essersi difesi dall’aggressione dei Lorita); 3) mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione (art. 62, n.2 c.p.); 4) mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) eccessività della pena; 6) per Lorita, domanda anche di particolare tenuità e di prescrizione del reato. I ricorrenti hanno inoltre dedotto vizi sulla valutazione delle prove testimoniali e delle circostanze fattuali (comportamento processuale, uso di armi improprie, possibilità di fuga, collegamento con precedenti screzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Misel Jovanovic, Lucretia Sima e Fabio Jovanovic, ritenendo infondate le doglianze quanto alla qualificazione della fattispecie come rissa, alla esclusione della legittima difesa e al diniego delle attenuanti. I motivi sono stati giudicati non idonei a scalfire la ricostruzione di merito secondo cui entrambi i gruppi avevano assunto condotte offensive e partecipato attivamente alla colluttazione, con uso di armi improprie; è stata inoltre sottolineata l’esistenza di un precedente episodio che rendeva prevedibile l’azione dei Lorita e la possibilità, per gli imputati, di sottrarsi allo scontro. Il ricorso di Cristian Lorita è stato dichiarato inammissibile per genericità e carenza di specificità rispetto alla motivazione impugnata; è stato inoltre ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione in ragione dell’aggravante della recidiva reiterata che ha allungato il termine prescrizionale. Conseguenze pratiche: rigetto dei tre ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Lorita con condanna alle spese del procedimento e pagamento, in favore della cassa delle ammende, di 3.000 euro secondo art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    Disciplina il delitto di rissa: la sentenza applica questa norma ritenendo che nella colluttazione vi sia stata la partecipazione attiva di più persone da entrambe le parti; la Corte ricorda che, una volta accertato il reciproco intento offensivo e la partecipazione attiva, ciascun corrissanto risponde del reato.

  • art. 62, n. 2 cod. pen.

    Prevede l'attenuante della provocazione. La Corte conferma che tale attenuante è tendenzialmente incompatibile con la rissa, salvo che l'azione offensiva di un gruppo sia stata determinata da una pretesa gravissima e univoca dell'altro gruppo; nel caso concreto non è stato dimostrato un tale elemento determinante.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Le doglianze dei ricorrenti sono state esaminate alla luce di queste fattispecie e ritenute infondate o carenti di autosufficienza probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso. Applicata per irrogare a Lorita l'onere delle spese del procedimento e il versamento della somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma che consente la presentazione di requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero nelle ipotesi previste; qui citata perché il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la riproduzione integrale delle motivazioni nei ricorsi; la Corte ricorda che le deduzioni devono comunque essere autosufficienti e che la mancata produzione di atti integrali o di elementi probatori rilevanti può comportare inefficacia delle censure.

Massime di principio

  • In presenza di una rissa è difficile ottenere il riconoscimento della legittima difesa: se entrambi i gruppi partecipano attivamente e accettano lo scontro, la scriminante non opera, salvo che vi sia un'aggressione del tutto imprevedibile e sproporzionata rispetto a quanto già accettato dalle parti.
  • L'attenuante della provocazione (art. 62, n.2) è generalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che la provocazione non sia stata grave, esclusiva e determinante per lo scoppio dello scontro; il ricorrente deve dimostrare chiaramente tale causalità.
  • Per ottenere attenuanti generiche il ricorrente deve indicare elementi fattuali concreti e specifici idonei a fondare il favorevole apprezzamento del giudice; richieste vaghe o non documentate vengono respinte come legittimo esercizio di discrezionalità del merito.
  • Quando si impugna in Cassazione è essenziale l'autosufficienza delle censure: non basta riportare stralci o affermazioni parziali delle deposizioni; occorre allegare e motivare compiutamente gli elementi fattuali e probatori che si ritengono decisivi.
  • La recidiva e altre aggravanti incidono sul calcolo della prescrizione: la prospettazione della prescrizione deve tener conto degli aumenti del termine prescrizionale derivanti da aggravanti riconosciute.
  • La valutazione delle prove di merito (testimonianze, referti sanitari, verbali delle forze dell'ordine) è vincolante in Cassazione salvo vizi gravi di diritto o di logicità della motivazione; mere rivalutazioni dei fatti non sono ammesse.

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