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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10119 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate notificava a V.F. un avviso di accertamento relativo all'anno 2004 che, in base al volume dei ricavi indicati (€490.029), rideterminava il reddito a €90.622 rispetto al reddito dichiarato di €9.267, con conseguenti maggiori imposte (Irpef, Irap, Iva). L'atto impositivo era stato emesso ai sensi dell'art.62-sexies del d.l. n.331/1993 e dell'art.39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600/1973 (accertamento induttivo). V.F. impugnava l'avviso: il ricorso veniva respinto in primo grado (CTP Genova) e in appello (CTR Liguria). V.F. proponeva quindi ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo tra l'altro nullità e vizio di motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della Commissione tributaria regionale fosse affetta da motivazione apparente: le ragioni della decisione erano espresse in maniera generica e astratta, non rendendo percepibile il fondamento del convincimento del giudice (error in procedendo). Il ricorso in cassazione, per il resto, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione; la Corte ha disposto altresì che la nuova decisione provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art.62-sexies d.l. n.331/1993

    Norma richiamata dall'Amministrazione finanziaria per fondare l'accertamento induttivo in presenza di elementi presuntivi; nella vicenda è l'elemento normativo alla base dell'atto impositivo contestato.

  • art.39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29.9.1973 n.600

    Richiamata dall'Amministrazione quale norma che abilita l'accertamento induttivo per omessa o infedele dichiarazione; l'atto è stato emesso anche con riferimento a questa disposizione.

  • art.366, nn.3 e 6 cod. proc. civ.

    Richieste dal rito processuale di cassazione in tema di ricorso per cassazione: il ricorso deve esporre in modo chiaro i motivi e in forma sommaria i fatti utili per individuare la questione di diritto. La Corte ha rilevato che il ricorso era in gran parte non conforme a tali requisiti, con mescolanza di censure e prolissità che compromettevano la chiarezza.

  • art.360, n.4 cod. proc. civ.

    Norma invocata per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo fondato su tale articolo perché la motivazione della sentenza impugnata risultava apparente e non percepibile.

Massime di principio

  • Un atto di accertamento fondato su elementi induttivi (art.62-sexies d.l.331/1993 e art.39 DPR 600/1973) deve essere specificamente motivato e basato su presunzioni compatibili e proporzionate; in sede giudiziale il contribuente deve contestare la congruità e la fondatezza delle presunzioni adottate dall'Amministrazione.
  • In Cassazione il ricorso deve rispettare i requisiti di chiarezza e sintesi previsti dall'art.366 c.p.c.: va evitata la mescolanza confusa di censure di merito e di diritto e l'inserimento di documentazione non necessaria; i motivi devono indicare con precisione la questione di diritto da sottoporre alla Corte.
  • La mancanza o l'apparenza della motivazione nella decisione di merito è vizio rilevante: se la motivazione non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, la Cassazione può cassare la sentenza per 'error in procedendo' ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c. e disporre il rinvio ad altro giudice affinché il giudizio sia deciso con motivazione adeguata.
  • La cassazione per vizi formali della motivazione non risolve il merito della controversia: il rinvio in diversa composizione può comportare un nuovo esame completo della questione da parte del giudice di merito; il contribuente può ottenere così un nuovo vaglio degli argomenti sostanziali.
  • In contenziosi tributari, se si impugna un avviso induttivo, è utile articolare specifiche censure sul vizio della motivazione amministrativa e sull'insufficienza delle presunzioni probatorie, evidenziando il nesso probatorio tra elementi utilizzati dall'Amministrazione e la conclusione impositiva.

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