Sentenza n. 1684/2026 - Torino, Sezione 3
PER L’OTTEMPERANZA della sentenza n. 3425/2024, pubblicata il 18.12.2024 dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, notificata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 1.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre alle spese legali distratte in favore del difensore antistatario. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all'Amministrazione novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per corrispondere le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese con titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro sessanta giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione; la somma richiesta per ogni violazione o ritardo deve essere determinata secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma la misura richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate in base al titolo e alla legge; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti per l'amministrazione.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
L'attestazione del passaggio in giudicato è stata utilizzata per comprovare l'efficacia di giudicato della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini della rifusione dell'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il giudicato del giudice ordinario, ritualmente notificato, impone a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro e l'amministrazione non vi abbia adempiuto, una volta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, ma il giudizio non ha natura costitutiva del credito: la quantificazione definitiva deve essere effettuata sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, compresa la disciplina degli interessi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e deve rispettare criteri di equità e proporzionalità; può essere negata quando l'importo richiesto risulti manifestamente iniquo o sproporzionato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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