Sentenza del 13/04/2016 n. 7263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano la cartella di pagamento relativa all’Invim, notificata il 30 giugno 2006, sostenendo che fosse stata emessa e notificata oltre i termini di decadenza per la riscossione. L’avviso di accertamento era stato notificato nel 1995 e quello di liquidazione nel 1998, entrambi non impugnati. Secondo i contribuenti, la disciplina sui termini per l’iscrizione a ruolo e sulla notifica delle cartelle, inclusa quella introdotta dalla L. n. 156 del 2005, avrebbe imposto un termine più breve. In subordine, sostenevano che il termine decennale dovesse decorrere dall’avviso di accertamento e non dall’avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, sebbene per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dai contribuenti. Ha stabilito che, per l’Invim relativa a una fattispecie anteriore al 1° luglio 1999, si applicava il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nella versione allora vigente, richiamato dal D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67. Pertanto, l’imposta doveva essere iscritta a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Poiché l’accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione, la cartella del 2006 era tardiva. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio per ulteriori accertamenti e la cartella è stata annullata. Le spese sono state compensate tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia, non costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, nella versione anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 46 del 1999
Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici dovevano essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo.
La disposizione imponeva un termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo delle imposte accertate. Prima del 1° luglio 1999 tale termine si applicava anche alle imposte indirette, compresa l’Invim.
D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67
La norma contribuiva a rendere unitario il sistema di riscossione mediante ruolo, estendendo, per il periodo anteriore al 1° luglio 1999, la disciplina decadenziale anche alle imposte indirette richiamate dalla disposizione.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23
La norma ha limitato, con effetto dal 1° luglio 1999, l’applicazione del termine decadenziale del D.P.R. n. 602 del 1973 alle imposte sui redditi e all’Iva. Non era applicabile retroattivamente alla fattispecie esaminata.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 18, comma 6
La disposizione riguardava la riscossione dell’Invim e costituiva il presupposto sostanziale della pretesa tributaria, da riscuotere comunque nel rispetto dei termini decadenziali per l’iscrizione a ruolo.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78
La CTR aveva ritenuto applicabile il termine triennale per l’avviso di liquidazione e quello decennale di prescrizione per la riscossione. La Cassazione ha ritenuto assorbente il diverso termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo previsto dalla disciplina previgente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dalla L. n. 156 del 2005
La disciplina successiva sui termini di notifica delle cartelle non è stata applicata direttamente dalla Corte; l’annullamento è stato fondato sulla decadenza già prevista dalla normativa anteriore, applicabile ratione temporis.
Codice civile, art. 2953
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se il credito tributario è riconosciuto con sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione diventa la sentenza e si applica il termine decennale previsto per i diritti risultanti da giudicato. Tale ipotesi non ricorreva nel caso concreto, poiché l’accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Massime di principio
- Per individuare i termini di riscossione tributaria occorre fare riferimento alla normativa vigente ratione temporis, cioè al momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo e l’obbligazione poteva essere iscritta a ruolo.
- Per le imposte indirette, come l’Invim, relative a periodi anteriori al 1° luglio 1999, il termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, si applicava anche se la disciplina successiva aveva ristretto tale termine alle imposte sui redditi e all’Iva.
- La mancata impugnazione dell’avviso rende definitivo l’accertamento, ma non consente all’amministrazione di riscuotere senza limiti temporali: l’iscrizione a ruolo deve comunque avvenire entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
- È necessario distinguere tra decadenza dell’amministrazione dall’esercizio della riscossione e prescrizione del diritto: la decadenza impedisce l’iscrizione a ruolo oltre il termine stabilito, mentre la prescrizione opera sul successivo diritto di riscossione.
- Se il credito tributario è invece riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, il termine applicabile può essere quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c., perché la riscossione si fonda sul giudicato e non più soltanto sull’atto amministrativo.
- In situazioni analoghe occorre verificare cronologicamente la data dell’accertamento, la sua definitività, l’eventuale liquidazione, la formazione del ruolo e la notifica della cartella, confrontando ciascuna fase con la disciplina vigente all’epoca.
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