Ordinanza n. 352/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza nr. -OMISSIS- adottata dalla Questura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificata al ricorrente in data -OMISSIS- per il tramite dell'addetto all'ufficio matricola e segreteria dalla casa circondariale di Sollicciano Firenze, con la quale è stato ordinato che sia fatto divieto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Castelfiorentino (fi) per la durata di tre anni a partire dalla notifica del provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare senza esaminare la fondatezza dell'unico motivo di ricorso, ritenendo manifestamente assente il requisito del periculum in mora, indispensabile per la concessione della tutela cautelare, in ragione della completa assenza di allegazioni sul punto da parte del ricorrente. La giurisdizione e la competenza sono state ritenute sussistenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza della Questura di Firenze recante il divieto di ritorno nel Comune di Castelfiorentino per tre anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza della Questura di Firenze con cui gli è stato vietato di fare ritorno nel Comune di Castelfiorentino per tre anni dalla notificazione. È stato articolato un unico motivo di ricorso, la cui fondatezza non è stata esaminata nella fase cautelare. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato alcuna allegazione specifica in ordine al pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione, tra i quali un pregiudizio grave e irreparabile; la domanda è stata respinta per la manifesta assenza di allegazioni sul periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente ometta completamente di allegare e rappresentare il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato; in tal caso l'istanza deve essere respinta anche senza esaminare la fondatezza del ricorso.
- Nella fase cautelare, la completa assenza di allegazioni sul periculum in mora è sufficiente a escludere la concessione della misura, indipendentemente dalla valutazione del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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