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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04877/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le istanze presentate dal detenuto per ottenere misure alternative alla detenzione. Avverso tale ordinanza, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione con dichiarazione scritta redatta personalmente, apparentemente sottoscritta da un difensore soltanto per autenticare la firma del ricorrente. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte, senza che il difensore ne assumesse effettivamente la titolarità, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di legittimazione soggettiva/formale, poiché l'impugnazione non era stata proposta né sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ma dalla parte personalmente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il difensore deve assumere la titolarità dell'atto di impugnazione, non essendo sufficiente una sottoscrizione meramente autenticativa o di accettazione del mandato/delega.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo per il ricorso per cassazione la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato solo come norma modificata dalla legge n. 103/2017 in collegamento con il regime di sottoscrizione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere proposto e sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo consentita la proposizione personale da parte dell'interessato.
  • La mera sottoscrizione del difensore con funzione di autenticazione della firma del ricorrente, ovvero di accettazione del mandato o della delega al deposito, non basta a rendere valido il ricorso: il difensore deve assumere la paternità dell'impugnazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione professionale del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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