Sentenza n. 243/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di aggiudicazione del lotto di una gara, nella parte in cui ha accolto l'istanza di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria
Esito
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti presso presidi ospedalieri, ha impugnato l'aggiudicazione nella parte relativa all'oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e ha chiesto l'accertamento del diritto di accedere integralmente a tale offerta. Ha dedotto, da un lato, che l'accesso integrale fosse indispensabile per esercitare compiutamente il diritto di difesa, verificare eventuali errori nell'attribuzione dei punteggi tecnici e accertare la congruità del prezzo offerto; dall'altro, che le parti oscurate non contenessero segreti tecnici o commerciali, brevetti, opere dell'ingegno o informazioni suscettibili di sfruttamento economico idonee a giustificare la riservatezza. La ricorrente ha inoltre lamentato una disparità di trattamento rispetto alla propria offerta tecnica, per la quale l'istanza di oscuramento era stata respinta. Nel corso del giudizio, tuttavia, la stazione appaltante ha depositato in altro giudizio promosso dalla medesima impresa l'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria; per tale ragione la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, la Regione aveva depositato l'offerta tecnica dell'aggiudicataria in forma integrale nell'altro giudizio promosso dalla ricorrente contro l'aggiudicazione. L'accesso richiesto era quindi stato sostanzialmente soddisfatto e non residuava un interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'oscuramento. La Regione Basilicata è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, in considerazione del ravvedimento operoso intervenuto nel corso del contenzioso. Le spese sono state invece compensate nei confronti dell'aggiudicataria controinteressata, per eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Ricorso ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.
La controversia è stata introdotta con il rito speciale in materia di accesso agli atti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha prodotto l'offerta tecnica integrale richiesta, eliminando l'interesse attuale alla decisione.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
La norma è stata richiamata per il rimborso forfettario delle spese legali.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, la produzione in corso di causa della documentazione richiesta in forma integrale elimina l'interesse attuale alla decisione e comporta la cessazione della materia del contendere, se l'accesso risulta sostanzialmente soddisfatto.
- La condotta dell'amministrazione che soddisfa la pretesa ostensiva soltanto dopo la proposizione del ricorso può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese nei confronti del controinteressato è distinta dalla regolazione delle spese nei confronti dell'amministrazione, che abbia determinato la necessità del ricorso e abbia poi rimosso la contestata limitazione all'accesso.
Come è indicizzato
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