Sentenza n. 417/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 713/2024 in data 12 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per quattro anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equivalente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero l’11 febbraio 2025 e il relativo passaggio in giudicato era stato comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 1° aprile 2025. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità attuative, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’inadempimento. Risultava inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’inutile decorso del termine di centoventi giorni e l’omessa esecuzione degli obblighi imposti. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e di provvedere agli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli sessanta giorni per provvedere dalla comunicazione della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: la somma è stata determinata negli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento generale dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, stabilire le modalità attuative, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora in caso di inosservanza o ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per riconoscere una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione, determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato l’avvenuta scadenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il giudicato del giudice ordinario abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo di facere sufficientemente determinato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- La notificazione del provvedimento giurisdizionale, la certificazione del suo passaggio in giudicato e la mancata contestazione dell’inadempimento sono elementi idonei a dimostrare la persistente inesecuzione del giudicato, soprattutto quando l’amministrazione non si costituisca in giudizio.
- Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un ulteriore termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già inserito nella struttura dell’amministrazione inadempiente, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
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