Cassazione Penale, Sentenza n. 1316/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'appello, censurandone la legittimità poiché la revoca sarebbe avvenuta in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Sostiene inoltre che, al momento della concessione del beneficio in primo grado, ricorrevano le condizioni per fruirne e che non potevano essere considerate condanne intervenute successivamente. Fa riferimento, tra l'altro, al comma 1‑bis dell'art. 674 c.p.p. introdotto dalla legge n.128/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto difetto di fondamento. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale operata dalla Corte d'appello in quanto il beneficio era originariamente non concedibile in forza dell'art. 164, comma 4, c.p., vista la presenza di precedenti e dell'avvenuto precedente uso del beneficio, nonché per successive condanne nei termini di legge. La Corte ha precisato che la revoca, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 3 dell'art. 168 c.p., ha natura dichiarativa (ricognitiva) e può essere disposta anche se l'appello è stato proposto solo dall'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il beneficio della sospensione condizionale non fosse concedibile in presenza dei presupposti ostativi (prevalenti precedenti e precedente fruizione), richiamando il divieto previsto dal comma quarto.
art. 168 cod. pen.
La sentenza richiama la distinzione tra le diverse ipotesi del disposto: i commi 1 e 3 sono di natura dichiarativa/ricognitiva e permettono al giudice di appello di revocare la sospensione anche se la revoca non è stata impugnata dal PM; il comma 2 è di natura costitutiva e richiede che l'imputato abbia la possibilità di difendersi.
art. 674 c.p.p. (comma 1‑bis)
Richiamato dalla difesa come disciplina processuale rilevante, ma non determinante per la decisione della Corte; la Corte non ha ritenuto che il richiamo mutasse la valutazione sulla revoca dichiarativa del beneficio.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; utilizzata per spiegare l'intervento del Pubblico Ministero in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte d'appello può revocare la sospensione condizionale della pena anche quando è stato appellato solo l'imputato, se la revoca ha natura dichiarativa/ricognitiva (art. 168, commi 1 e 3): in tali casi non si configura la reformatio in peius.
- La revoca è legittima quando il beneficio era originariamente non concedibile per cause ostative (es. precedenti rilevanti o precedente fruizione): il giudice di appello può verificare documentalmente tale insussistenza.
- Diversamente, quando la revoca richiede un accertamento valutativo sull'indole o gravità del reato (art. 168, comma 2) la decisione che peggiora la posizione dell'imputato imporrebbe che questi possa difendersi (divieto di reformatio in peius).
- Le condanne successive al primo giudizio, se rilevanti nei termini di legge, possono legittimare la revoca del beneficio; tuttavia la difesa può opporsi dimostrando che, alla data della concessione, non sussistevano ostacoli documentali.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: valutare quindi il rischio di agire in cassazione su profili chiaramente preclusi.
- Per la difesa, è essenziale documentare compiutamente lo status personale e le vicende precedenti dell'imputato al momento della prima sentenza quando si intende opporsi alla revoca di benefici punitivi.
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