Ordinanza n. 3473/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. “APP.05 - Verifica Amm.va della Denuncia. PROVV.TO Esito NEGATIVO - 2022_12_04” del 03.01.2025, a firma del Dirigente, avente ad oggetto “DENUNCIA DEI LAVORI (L.R. n. 9/1983 – D.P.R. n. 380/2001 – L. n. 64/1974 – L. n. 1086/1971) TIPO DENUNCIA Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità (art.2 ter R.R. 04/2010 s.m.i.)”, con il quale il Genio Civile di Caserta ha negato il rilascio, ai sensi dell’art. 2-ter del R.R. n. 4/2010, dell’attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità, e dunque “annullato l’attestazione di presentazione del progetto” presentato dalle ricorrenti, nonché le “attestazioni relative alla R.S.U. e al Collaudo” e ha ordinato la immediata sospensione dei lavori con conseguente necessità di attivare gli eventuali procedimenti sanzionatori (doc. 1); - per quanto possa occorrere, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda prot. “APP.02 - Verifica Amm.va della Denuncia. Comunicazione MOTIVI OSTATIVI - 2022_12_04” del 13.06.2024 (doc. 2); - per quanto possa occorrere, della circolare dello Staff della Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile n. 2 del 22.02.2022 prot. PG/2022/0099103 (doc. 13), sulla quale si fonda la motivazione del provvedimento impugnato; - nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale ai predetti atti che risulti lesivo degli interessi della ricorrente, anche se allo stato non conosciuto; per la condanna, - ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalle ricorrenti in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica mediante ottenimento dell’attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai sensi dell’art. 2-ter del R.R. n. 4/2010 e per equivalente, nella misura del danno emergente e lucro cessante, con riserva di determinarne l’ammontare in corso di causa e da quantificarsi, eventualmente e all’occorrenza, anche in via equitativa oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al materiale soddisfo, con condanna dell’Amministrazione resistente al relativo pagamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOVIELLO ARCANGELA il 10.03.2025: per l’annullamento, previa sospensione cautelare - del provvedimento “Accertamento violazioni alla normativa sismica. ID n° 14/25” comunicato a mezzo pec il 07.03.2025 (doc. 17) di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, successivo agli atti già impugnati con ricorso principale, ossia: - del provvedimento prot. “APP.05 - Verifica Amm.va della Denuncia. PROVV.TO Esito NEGATIVO - 2022_12_04” del 03.01.2025, a firma del Dirigente, avente ad oggetto “DENUNCIA DEI LAVORI (L.R. n. 9/1983 – D.P.R. n. 380/2001 – L. n. 64/1974 – L. n. 1086/1971) TIPO DENUNCIA Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità (art.2 ter R.R. 04/2010 s.m.i.)”, con il quale il Genio Civile di Caserta ha negato il rilascio, ai sensi dell’art. 2-ter del R.R. n. 4/2010, dell’attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità, e dunque “annullato l’attestazione di presentazione del progetto” presentato dalle ricorrenti, nonché le “attestazioni relative alla R.S.U. e al Collaudo” e ha ordinato la immediata sospensione dei lavori con conseguente necessità di attivare gli eventuali procedimenti sanzionatori (doc. 1); - per quanto possa occorrere, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda prot. “APP.02 - Verifica Amm.va della Denuncia. Comunicazione MOTIVI OSTATIVI - 2022_12_04” del 13.06.2024 (doc. 2); - per quanto possa occorrere, della circolare dello Staff della Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile n. 2 del 22.02.2022 prot. PG/2022/0099103 (doc. 13), sulla quale si fonda la motivazione del provvedimento impugnato; - nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale ai predetti atti che risulti lesivo degli interessi della ricorrente, anche se allo stato non conosciuto; per la condanna - ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalle ricorrenti in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica mediante ottenimento dell’attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai sensi dell’art. 2-ter del R.R. n. 4/2010 e per equivalente, nella misura del danno emergente e lucro cessante, con riserva di determinarne l’ammontare in corso di causa e da quantificarsi, eventualmente e all’occorrenza, anche in via equitativa oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al materiale soddisfo, con condanna dell’Amministrazione resistente al relativo pagamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOVIELLO ARCANGELA il 28\5\2025 : del decreto n. 13 del 03.04.2025 della Giunta Regionale della Campania, notificato il 08.04.2025 e avente ad oggetto “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. Repressione delle violazioni. Sospensione lavori …” (doc. 21), rinotificato il 22.05.2025 (doc. 22);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'attestazione di presentazione del progetto per interventi di minore rilevanza sismica, annullamento delle attestazioni relative alla relazione a struttura ultimata e al collaudo, ordine di sospensione dei lavori e successivi atti sanzionatori e di sospensione dei lavori
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Genio Civile di Caserta che, ritenendo l'edificio non riconducibile alle opere usuali e quindi soggetto ad autorizzazione sismica preventiva, ha negato o annullato l'attestazione relativa al procedimento semplificato previsto dall'art. 2-ter del R.R. Campania n. 4/2010, annullando anche le attestazioni relative alla relazione a struttura ultimata e al collaudo e ordinando la sospensione dei lavori. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto, la circolare regionale del 22 febbraio 2022, l'avvio del procedimento sanzionatorio e il successivo decreto regionale di sospensione dei lavori. Le censure dedotte riguardano: violazione delle garanzie partecipative, perché il provvedimento finale avrebbe introdotto profili non previamente comunicati, tra cui la realizzazione anticipata di opere in variante e l'erroneità del procedimento semplificato; difetto di istruttoria e motivazione, per avere l'Amministrazione calcolato il rapporto tra altezza strutturale e minore dimensione in pianta sulla base del progetto originario, senza considerare la variante assentita dal Comune e depositata presso il Genio Civile; violazione della disciplina statale e regionale in materia di classificazione sismica degli interventi; illegittimo impiego della nota regionale e della circolare del 2022, ritenute prive di forza normativa e non idonee a introdurre criteri ulteriori o a ripristinare parametri delle NTC 2008 sostituiti dalle NTC 2018; illogicità e sproporzione della qualificazione dell'edificio come non usuale. È stata proposta anche domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., con richiesta di reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente. La Regione ha contestato la legittimazione attiva, la fondatezza delle censure e la domanda risarcitoria, sostenendo la correttezza della verifica tecnica e l'imputabilità dei pregiudizi alla condotta delle ricorrenti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha ritenuto necessario un approfondimento tecnico. La questione preliminare individuata dal Collegio è stabilire se l'opera, sia nella configurazione del permesso di costruire originario sia in quella risultante dalla variante, rientri tra le costruzioni non usuali ai sensi dell'Allegato A al D.D. regionale n. 359/2020, ossia tra quelle caratterizzate da un rapporto tra altezza strutturale e minore dimensione in pianta superiore a 3. Tale accertamento è preliminare rispetto alla questione dell'epoca di realizzazione delle opere e alla scelta tra il procedimento ordinario di autorizzazione preventiva ex art. 2-bis del R.R. n. 4/2010 e quello semplificato ex art. 2-ter. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario verificare se i criteri applicativi contenuti nella nota regionale del 29 novembre 2021 e nella circolare del 24 febbraio 2022 coincidano o divergano da quelli desumibili dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalla restante normativa tecnica applicabile, nonché quale sia l'effettiva epoca di realizzazione delle opere riferite ai due titoli edilizi. È stata quindi disposta, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione tecnica affidata al Direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "Luigi Vanvitelli" della Seconda Università degli Studi di Napoli, con facoltà di delega a un docente competente. Il verificatore dovrà operare nel contraddittorio delle parti, potrà acquisire documentazione presso il Genio Civile e il Comune e depositare una relazione corredata da elaborati esplicativi. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 settembre 2026, alla quale il verificatore sarà convocato per la fissazione dei termini delle operazioni. È stato posto provvisoriamente a carico delle ricorrenti un anticipo di euro 650,00 sul compenso del verificatore, con riserva di rivalsa all'esito del giudizio. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti o sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Invocato dalle ricorrenti quale fondamento della domanda di risarcimento del danno da illegittimità amministrativa, non deciso in questa fase.
art. 66 c.p.a.
Utilizzato dal TAR per disporre la verificazione tecnica necessaria all'accertamento dei fatti e dei profili tecnici controversi.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento delle censure partecipative relative alla mancata preventiva comunicazione di tutti i motivi ostativi poi posti a base del provvedimento finale.
art. 94-bis, comma 1, lett. a), punto 2), d.P.R. 380/2001
le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)
La qualificazione dell'opera come costruzione rilevante dipende dalla sua estraneità alle usuali tipologie o dalla particolare complessità strutturale; il TAR ha ritenuto necessario verificare tecnicamente tale presupposto.
art. 2-bis R.R. Campania n. 4/2010
Individua il regime ordinario per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica preventiva; la sua applicabilità dipende dall'accertamento della natura non usuale dell'opera.
art. 2-ter R.R. Campania n. 4/2010
Disciplina il procedimento semplificato per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità; la possibilità di applicarlo costituisce il principale oggetto della controversia.
Allegato A al D.D. Regione Campania n. 359 del 3 agosto 2020
gli edifici e (le) opere, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzati da un rapporto tra l’altezza strutturale e la minore dimensione in pianta superiore a 3
Fornisce il criterio tecnico regionale per individuare le opere non usuali, da applicare sia al progetto originario sia alla variante.
D.M. 17 gennaio 2018
Recante le Norme tecniche per le costruzioni; il verificatore dovrà stabilire se i criteri regionali sul rapporto tra altezza e minore dimensione in pianta coincidano o divergano da quelli desumibili dal decreto e dalla normativa tecnica applicabile.
art. 52 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina tecnica delle costruzioni.
art. 83 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
art. 9, comma 4, R.R. Campania n. 4/2010
Richiamato in relazione al deposito della relazione a struttura ultimata.
art. 4, commi 6 e 7, R.R. Campania n. 4/2010
Richiamato dalle ricorrenti nella richiesta di integrazione della pratica.
artt. 49 ss. d.P.R. 115/2002
Richiamati per la liquidazione del compenso del verificatore e la nota specifica delle spese.
Massime di principio
- Quando la legittimità del ricorso a un procedimento sismico semplificato dipende dalla qualificazione dell'opera come usuale o non usuale, l'Amministrazione deve accertare e motivare tale presupposto tecnico alla luce dei criteri normativi e regolamentari applicabili.
- La verifica della natura usuale o non usuale di un'opera deve essere compiuta sulla configurazione progettuale effettivamente rilevante, prendendo in esame sia il titolo edilizio originario sia la successiva variante quando questa incida sugli elementi dimensionali utilizzati per la qualificazione sismica.
- Quando la controversia richiede accertamenti tecnici specialistici sul rapporto tra altezza strutturale e minore dimensione in pianta, nonché sull'epoca di realizzazione delle opere, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. affidandola a un'amministrazione o istituzione diversa da quella resistente, purché dotata di adeguate competenze.
- La compatibilità tra criteri applicativi contenuti in atti regionali di indirizzo e normativa tecnica statale deve essere oggetto di specifico accertamento quando da tali criteri dipende la qualificazione dell'intervento come soggetto ad autorizzazione sismica preventiva o a procedimento semplificato.
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