Sentenza del 12/09/2019 n. 22756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.F. ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47, 48 e 49, sostenendo che l'istituzione e la dotazione del trust non integrassero un autonomo presupposto per l'applicazione proporzionale delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, né dell'imposta sulle successioni e donazioni. Secondo il ricorrente, il trasferimento dei beni al trustee era soltanto strumentale, temporaneo e soggetto a segregazione patrimoniale, senza arricchimento effettivo e definitivo del trustee o dei beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la mera costituzione del vincolo di destinazione non costituisce un autonomo presupposto d'imposta e che, nel trust, l'imposizione proporzionale è giustificata soltanto da un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza, normalmente realizzato con l'attribuzione finale dei beni al beneficiario. L'atto istitutivo e l'atto di dotazione del trust, essendo strumentali alla segregazione e alla gestione dei beni, sono soggetti alle imposte in misura fissa. Nel caso concreto, trattandosi di trust autodichiarato e potendo il disponente essere anche beneficiario finale, mancava un arricchimento attuale imponibile. Le spese dei tre gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-50, convertito dalla L. n. 286 del 2006
"È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
La disposizione non istituisce un'imposta autonoma applicabile alla mera costituzione del vincolo di destinazione. Il vincolo assume rilevanza impositiva quando, attraverso di esso, si realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento stabile.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 della Tariffa, parte prima
"Prestazioni a contenuto patrimoniale"
La tassazione proporzionale residuale richiede una prestazione patrimoniale effettiva, normalmente connotata da onerosità; non è sufficiente che l'atto riguardi beni economicamente valutabili o imponga un vincolo di destinazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L'Amministrazione finanziaria può riqualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici, prevalendo la sostanza sulla forma, soprattutto quando il trust sia meramente apparente o privo di effettiva funzione segregativa e destinatoria.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10, e relativa Tariffa
Le imposte ipotecaria e catastale proporzionali presuppongono un trasferimento effettivo di proprietà o di diritti reali immobiliari. Il trasferimento strumentale al trustee, non stabile e soggetto a vincoli, non integra tale presupposto.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1
L'imposta sulle successioni e donazioni richiede una liberalità e un concreto arricchimento derivante dall'effettivo trasferimento di beni o diritti; tali elementi non ricorrono nella mera istituzione o dotazione del trust.
Costituzione, art. 53
L'imposizione deve collegarsi a un'effettiva capacità contributiva e a un indice reale di ricchezza. La sola segregazione patrimoniale, senza attribuzione definitiva o arricchimento, non costituisce sufficiente manifestazione di capacità contributiva.
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, artt. 2, 8 e 11, ratificata dalla L. n. 364 del 1989
Il trust comporta la separazione dei beni dal patrimonio personale del trustee e attribuisce a quest'ultimo poteri gestori vincolati allo scopo. Tale intestazione è normalmente formale, strumentale e non equivale a un'attribuzione definitiva della ricchezza.
L. n. 112 del 2016, art. 6
La specifica esenzione prevista per i trust istituiti in favore di persone con disabilità non dimostra, a contrario, che tutti gli altri trust siano automaticamente soggetti a imposizione proporzionale al momento della costituzione.
Massime di principio
- Nel trust, l'atto istitutivo e il conferimento dei beni al trustee sono normalmente tassati in misura fissa quando il trustee riceve i beni soltanto per amministrarli e custodirli, senza acquisirne la disponibilità definitiva.
- L'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale deve essere rinviata al momento in cui si verifica un trasferimento effettivo, stabile e definitivo a favore del beneficiario o di altro soggetto arricchito.
- La designazione del beneficiario già nell'atto istitutivo non basta, da sola, a determinare l'imposizione proporzionale immediata: occorre verificare se vi sia una reale attribuzione definitiva e non una mera aspettativa.
- Nel trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, l'imposizione proporzionale iniziale è normalmente esclusa perché non vi è un trasferimento patrimoniale intersoggettivo né un arricchimento attuale.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la tassazione fissa se dimostra che il trust è solo apparente, privo di effettiva segregazione o destinazione, oppure che l'atto realizza in concreto un trasferimento definitivo immediato.
- La valutazione fiscale deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell'operazione e sulla presenza di un effettivo indice di ricchezza, non sulla sola denominazione formale dell'atto come trust.
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