Cassazione Civile, Ordinanza n. 06036/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un credito derivante da scoperto di conto corrente, per il quale una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo. Il debitore aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile perché l'impugnazione era stata notificata nei confronti di una società risultata cancellata dal registro delle imprese. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c., sostenendo che la cancellazione della società non era stata dichiarata in udienza né notificata alle altre parti; perciò l'appello era stato ritualmente notificato presso il difensore domiciliatario della parte, secondo la regola dell'ultrattività del mandato alle liti. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del motivo, deducendo inoltre questioni di merito e di procedibilità non esaminate dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso e ha accolto il ricorso. Ha affermato che la mera cancellazione della società dal registro delle imprese non poteva essere valorizzata dalla Corte d'appello ai fini della declaratoria di inammissibilità, in assenza della dichiarazione in udienza o della notificazione dell'evento interruttivo alla controparte nei modi previsti dall'art. 300 c.p.c. Ne consegue l'operatività dell'ultrattività del mandato alla lite e la validità della notificazione dell'impugnazione presso il difensore della parte estinta. Le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente, non esaminate dalla sentenza impugnata perché assorbite, sono state ritenute non scrutinabili in sede di legittimità e rinviate al giudice di rinvio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese rileva come evento interruttivo solo se dichiarata in udienza o notificata alle altre parti; in difetto, opera l'ultrattività del mandato alla lite e il difensore continua a rappresentare la parte estinta.
art. 330, comma 1, c.p.c.
L'impugnazione può essere validamente notificata presso il difensore della parte quando opera l'ultrattività del mandato e l'evento estintivo non sia stato portato formalmente a conoscenza della controparte.
Massime di principio
- Quando una società costituita in giudizio a mezzo di procuratore viene cancellata dal registro delle imprese, la cancellazione non determina di per sé l'invalidità della notificazione dell'impugnazione se l'evento non è stato dichiarato in udienza o notificato nei modi previsti dall'art. 300 c.p.c.
- In presenza di evento interruttivo non dichiarato o non notificato, opera l'ultrattività del mandato alle liti: il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, rendendo ammissibile la notifica dell'impugnazione presso di lui.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni non decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di una questione pregiudiziale; tali questioni vanno riproposte e decise in sede di rinvio.
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