Cassazione Penale, Sentenza n. 2420/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione censura l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza del GUP che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il motivo principale è la presunta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame: la difesa sostiene che il GUP aveva valutato congiuntamente diversi elementi (sentenza di condanna in rito abbreviato, confessione, buon comportamento processuale, precedente incensuratezza e periodo di detenzione già scontato) e che il Tribunale del riesame li avrebbe valutati in modo atomistico e separato, omettendo la valutazione complessiva che giustificava la sostituzione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non poteva trasformarsi in una rivalutazione dei fatti o delle circostanze già esaminate dal giudice di merito e che la decisione del Tribunale del riesame non è manifestamente illogica né contraddittoria. Il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato che gli elementi posti a fondamento della sostituzione (incensuratezza, confessione, decorso del tempo) erano fatti preesistenti rispetto all'ordinanza genetica e quindi non costituivano novità idonea a mutare il quadro cautelare; inoltre ha sottolineato che il mero decorso del tempo di carcerazione non è, di per sé, sufficiente ad attenuare le esigenze cautelari, soprattutto alla luce della gravità dei fatti contestati e della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati richiamati. Di conseguenza il rigetto del ricorso comporta il ripristino della misura custodiale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; è stata inoltre disposta la trasmissione di un estratto del provvedimento al pubblico ministero per l'esecuzione.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12
art. 12 co. 3 lett. d) e art. 12 co. 4 bis
L'art. 12 e i suoi commi richiamati sono utilizzati per evidenziare la gravità degli illeciti contestati e la presunzione, nei casi previsti, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la Corte richiama la presunzione di adeguatezza prevista dal comma 4‑bis come elemento che rafforza le esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 273
art. 273 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alle esigenze cautelari: la Corte osserva che le esigenze cautelari di cui all'art. 273 non possono ritenersi attenuate sulla base di elementi preesistenti già valutati dall'originario provvedimento.
codice di procedura penale, art. 275
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La previsione normativa determina una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi indicati; la Corte ricorda che tale presunzione prevale, in quanto speciale, rispetto alla norma generale e non può essere superata dal solo decorso del tempo.
codice di procedura penale, art. 274
Richiamato nel confronto con l'art. 275: l'art. 274 contiene regole generali sulle misure cautelari, ma la Corte sottolinea la prevalenza della presunzione speciale di cui all'art. 275 quando applicabile.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 28
art. 28 disp. reg. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti esecutivi: la cancelleria deve trasmettere un estratto del provvedimento al pubblico ministero per l'esecuzione della misura ripristinata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la semplice rimessa in discussione della valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito.
- Elementi preesistenti al provvedimento cautelare originario (es. incensuratezza, confessione, condotta processuale) non costituiscono di per sé novità idonea a giustificare la sostituzione di una misura cautelare gravosa, salvo che emergano nuovi fatti o circostanze di segno diverso.
- Il mero decorso del tempo in esecuzione di una misura cautelare o il semplice rispetto delle prescrizioni non sono sufficienti, di per sé, ad escludere o attenuare le esigenze cautelari: è necessario che sussistano elementi ulteriori e specifici che evidenzino un mutamento della situazione iniziale.
- Per reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), la custodia cautelare in carcere gode di una presunzione di adeguatezza che può essere superata solo con prove o elementi nuovi e concreti.
- Nelle impugnazioni cautelari la motivazione del giudice d'appello deve dimostrare l'esistenza di elementi di novità o di ragioni concrete per mutare la misura; la mera critica alla valutazione in termini di aggregazione di elementi non è sufficiente in sede di legittimità.
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