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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12781 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento e un avviso di intimazione derivanti dalla liquidazione automatizzata prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notificazione della cartella. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate, sostenendo che la sentenza potesse essere impugnata soltanto dall'agente della riscossione. L'Agenzia ha quindi denunciato la violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., sostenendo di essere parte del giudizio e di essere legittimata a proporre appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. L'ente impositore è parte del giudizio quando viene contestata la pretesa tributaria e, conseguentemente, è legittimato a impugnare la decisione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione per un nuovo esame del merito e per la regolazione complessiva delle spese. Il ricorso incidentale adesivo dell'agente della riscossione è stato dichiarato inammissibile per tardività, così come la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sui redditi, dalla quale può derivare l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina la liquidazione automatizzata dell'IVA.

  • Art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine lungo per proporre impugnazione; il ricorso incidentale adesivo dell'agente della riscossione, non essendo un'impugnazione incidentale in senso stretto, doveva rispettare tale termine ordinario.

  • Art. 334 c.p.c.

    Consente l'impugnazione incidentale tardiva soltanto nell'ipotesi di impugnazione incidentale in senso stretto, proposta dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da chi sia stato chiamato a integrare il contraddittorio. Non si applica al ricorso incidentale meramente adesivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione delle norme processuali relative alla legittimazione e alla partecipazione necessaria al giudizio.

  • Artt. 100 e 102 c.p.c.

    Sono stati interpretati nel senso che l'ente impositore, quale titolare del credito tributario e parte del giudizio, possiede legittimazione a impugnare la sentenza. L'eventuale necessità di coinvolgere l'ente creditore non rende inammissibile la domanda e, quando l'azione è diretta contro l'agente della riscossione, grava su quest'ultimo l'onere di chiamare in causa l'ente impositore.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata dall'agente della riscossione è stata dichiarata inammissibile perché collegata a un ricorso incidentale adesivo tardivo.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda direttamente l'esistenza o la debenza del credito tributario, l'ente impositore è parte del giudizio ed è normalmente legittimato a proporre impugnazione, anche se la contestazione riguarda la notificazione della cartella.
  • La presenza dell'agente della riscossione non esclude la legittimazione processuale dell'ente impositore: i due soggetti possono avere ruoli distinti e la decisione può incidere su entrambi.
  • Se il contribuente agisce contro l'agente della riscossione contestando anche la pretesa tributaria, l'agente deve chiamare in causa l'ente creditore per evitare di subire gli effetti sfavorevoli della decisione; il giudice non deve necessariamente ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
  • Un'impugnazione incidentale che si limita ad aderire alle ragioni del ricorso principale è un'impugnazione incidentale adesiva e deve essere proposta entro i termini ordinari; non beneficia della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza della pretesa fiscale: elimina l'errore processuale e rimette al giudice di merito l'esame delle questioni sostanziali e la liquidazione delle spese.

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