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Sentenza

Sentenza n. 1235/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 172/2025 emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 830/2024, pubblicata in data 05/03/2025, notificata in data 06/05/2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva riconosciuto un'indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari a euro 1.006,92, degli interessi legali e dell'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha dimostrato che la sorte capitale era stata già pagata mediante il cedolino stipendiale di giugno 2025, anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso di ottemperanza. Nel corso del giudizio il Ministero ha inoltre quantificato gli interessi legali in euro 11,97 e ne ha dichiarato il pagamento in corso; la ricorrente non ha contestato tale pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso nella parte relativa alla sorte capitale di euro 1.006,92, poiché il pagamento era già intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza e, quindi, non sussisteva una pretesa attuale azionabile in quella sede. Quanto agli interessi legali, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto del pagamento effettuato o comunque disposto dal Ministero, della quantificazione non contestata e della richiesta della ricorrente di definire il giudizio in tal senso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito processuale e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha imposto al giudice di sottoporre alle parti la possibile parziale inammissibilità del ricorso, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è inammissibile, per carenza di una pretesa attuale, nella parte in cui il credito riconosciuto dal giudicato sia stato integralmente pagato dall'amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dimostra di avere eseguito la parte residua del giudicato e il ricorrente non contesta il pagamento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente a tale pretesa.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per il pagamento di somme riconosciute da una sentenza del giudice ordinario, il creditore può agire per le somme spettanti direttamente a lui, ma non è legittimato a chiedere l'ottemperanza per le spese liquidate in favore dei procuratori antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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