Ordinanza n. 679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego dell'amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore di un istituto scolastico non statale ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti del diniego amministrativo. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di appello né è individuato il contenuto sostanziale del diniego; emerge soltanto che la controversia riguarda la posizione degli studenti dell'istituto e la possibilità per gli stessi di proseguire gli studi e sostenere gli esami come privatisti nonostante il diniego.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo di non doversi discostare da precedenti ordinanze cautelari della stessa Sezione relative a istanze analoghe. In particolare, quanto al periculum in mora, ha rilevato che gli studenti possono continuare gli studi e sostenere gli esami da privatisti nonostante il diniego; tale possibilità esclude la sussistenza di un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la riforma dell'ordinanza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura delle questioni controverse.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; il giudizio si è concluso con il rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la possibilità per gli studenti interessati di proseguire gli studi e sostenere gli esami da privatisti può escludere la sussistenza di un periculum in mora attuale e grave derivante dal diniego amministrativo.
- In presenza di istanze cautelari analoghe, una Sezione del Consiglio di Stato può motivare il rigetto richiamando i propri precedenti cautelari, quando non emergano ragioni per discostarsene.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in ragione della natura delle questioni controverse.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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