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Ordinanza

Ordinanza n. 679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego dell'amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il gestore di un istituto scolastico non statale ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti del diniego amministrativo. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di appello né è individuato il contenuto sostanziale del diniego; emerge soltanto che la controversia riguarda la posizione degli studenti dell'istituto e la possibilità per gli stessi di proseguire gli studi e sostenere gli esami come privatisti nonostante il diniego.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo di non doversi discostare da precedenti ordinanze cautelari della stessa Sezione relative a istanze analoghe. In particolare, quanto al periculum in mora, ha rilevato che gli studenti possono continuare gli studi e sostenere gli esami da privatisti nonostante il diniego; tale possibilità esclude la sussistenza di un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la riforma dell'ordinanza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura delle questioni controverse.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; il giudizio si è concluso con il rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la possibilità per gli studenti interessati di proseguire gli studi e sostenere gli esami da privatisti può escludere la sussistenza di un periculum in mora attuale e grave derivante dal diniego amministrativo.
  • In presenza di istanze cautelari analoghe, una Sezione del Consiglio di Stato può motivare il rigetto richiamando i propri precedenti cautelari, quando non emergano ragioni per discostarsene.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in ragione della natura delle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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