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Sentenza

Sentenza n. 2231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6581/2023, che imponeva di rivalutare l’attribuzione del punteggio nella graduatoria dell’avviso pubblico PNRR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune ricorrente)

La controversia

Il Comune ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6581/2023, passata in giudicato il 10 ottobre 2023. La controversia originaria riguardava la graduatoria dell’avviso pubblico PNRR prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, cui il Comune aveva partecipato proponendo la demolizione e ricostruzione di una scuola e richiedendo un finanziamento di 3.000.000 di euro. La sentenza ottemperanda aveva imposto all’Amministrazione di valutare l’attribuzione di ulteriori cinque punti previsti dall’art. 9, lett. g), dell’avviso, verificando la sussistenza dei relativi presupposti, nonostante l’errore materiale commesso dal Comune nella compilazione dell’istanza. Poiché il Ministero era rimasto inerte, il Comune ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., quantificato in 3.000.000 di euro oltre accessori e spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza n. 6581/2023 e ha individuato l’obbligo conformativo gravante sul Ministero nel riesercizio del potere amministrativo, mediante riattivazione e conclusione del procedimento, tenendo conto delle statuizioni della sentenza ottemperanda. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio e insediamento su istanza di parte. La domanda principale di ottemperanza è stata accolta; la domanda subordinata di risarcimento non risulta esaminata come autonoma conseguenza dell’accoglimento della tutela esecutiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per le spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente nell’ambito del giudizio di ottemperanza; tale domanda non è stata accolta né esaminata autonomamente, essendo stata disposta l’esecuzione del giudicato.

  • art. 9, lett. g), dell’Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021

    Prevedeva l’attribuzione dei cinque punti la cui applicabilità doveva essere rivalutata dall’amministrazione in esecuzione della sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone all’amministrazione di riesercitare il potere, l’obbligo conformativo consiste nella riattivazione del procedimento e nella sua conclusione alla luce dei criteri e degli accertamenti vincolanti contenuti nella sentenza ottemperanda.
  • L’inerzia dell’amministrazione nell’attuazione dell’obbligo di riesercizio del potere integra inottemperanza al giudicato e legittima l’ordine del giudice di concludere il procedimento entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione successivo al termine assegnato.
  • L’esecuzione del giudicato che impone una rivalutazione amministrativa non comporta necessariamente l’attribuzione immediata del bene della vita, quando la sentenza ottemperanda ha prescritto soltanto di verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti secondo i criteri indicati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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