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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 551/2024 in data 10 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per sei anni scolastici, per l’importo complessivo di € 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 551/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, con le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 3.000,00. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 29 gennaio 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, il pagamento dell’importo dovuto e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’omessa esecuzione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza anche per l’esecuzione delle decisioni passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni a favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non adempie agli obblighi stabiliti dalla decisione.
  • La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali consentono, in presenza di persistente inerzia, di azionare il giudizio di ottemperanza.
  • Quando l’inottemperanza è documentata e non contestata dall’amministrazione rimasta contumace, il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice non comportano la liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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