Cassazione Penale, Sentenza n. 37812/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse errato nell'applicare l'art. 75 d.lgs. 6/9/2011 n.159 perché, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa, la fattispecie richiede plurimi e stabili contatti con pregiudicati, con un numero apprezzabile di incontri per ciascun soggetto (sicuramente superiore a due). Nel caso specifico il ricorrente ha rilevato che le frequentazioni contestate erano costituite da singoli colloqui o da pochissimi incontri con soggetti con precedenti non sempre rilevanti e privi del carattere dell'abitualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 richiede un'abitualità o serialità di comportamenti, ma che questa può integrarsi anche con plurimi contatti con soggetti diversi in un arco temporale relativamente concentrato e nel contesto di inserimento in un ambiente delinquenziale. Nel caso di Terminiello la sentenza ha ritenuto provati almeno otto incontri nel periodo 26/12/2016 - 9/6/2017 con persone gravate da precedenti (almeno cinque soggetti diversi), elementi indicativi di frequentazione non occasionale e di un inserimento nel contesto criminale locale; pertanto è stata confermata la condanna di primo grado (pena un anno e due mesi di reclusione) e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.75
Art. 75 punisce la violazione della prescrizione imposta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (divieto di associarsi abitualmente a persone con condanne o misure). La Corte interpreta la norma nel senso che il reato richiede abitualità o serialità di contatti, valutata anche sulla base del numero complessivo e del contesto spazio-temporale delle frequentazioni.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.8, comma 4
di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza
La prescrizione imposta dalla misura proibisce l'associarsi abitualmente con pregiudicati; la Corte precisa che l'abitualità può emergere tanto da rapporti ripetuti con uno stesso soggetto quanto da una pluralità di incontri con soggetti diversi in un arco temporale concentrato e inseriti in un contesto delinquenziale.
codice di procedura penale, art.616
Norma procedurale invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Il divieto di "associarsi abitualmente" prescritto al sorvegliato speciale richiede abitualità o serialità: non è necessario che tutti gli incontri siano con la stessa persona, una pluralità di contatti con persone diverse, se concentrata nel tempo e inserita nel contesto delinquenziale, può integrare il reato.
- Per integrare la fattispecie è necessario provare la conoscenza, da parte del sorvegliato, dello stato di "pregiudicato" delle persone frequentate; tale conoscenza può essere desunta da elementi contestuali e fattuali (es. appartenenza allo stesso ambiente criminale, rapporti noti alle forze dell'ordine, modalità e luogo degli incontri).
- La numerosità degli incontri e la loro concentrazione temporale sono fattori probanti rilevanti: poche occasioni diluite nel tempo sono meno idonee ad integrare l'abitualità rispetto a molteplici incontri nell'arco di pochi mesi.
- La presenza di rapporti familiari o di amicizia con un pregiudicato non esclude automaticamente la violazione, ma può essere rilevante a scopo di giustificazione; in tali casi è prevista la possibilità di richiedere autorizzazione per motivi leciti.
- Per la difesa, le strategie efficaci includono: dimostrare l'occasionalità e l'assenza di concentrazione temporale degli incontri, fornire giustificazioni lecite per le frequentazioni, contestare la prova della conoscenza dei precedenti dei terzi o evidenziare rapporti di parentela/amicizia che ne giustifichino la normalità.
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