Ordinanza n. 305/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza emessa dal TAR del Lazio sezione di Latina n. 65/2023 pubblicata il 6 febbraio 2023, emessa a seguito di procedimento n. rg. n. 00524/2019, instaurato con ricorso al TAR del Lazio sez. di Latina, avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti del sig. Aboulaych Adil.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva definito il giudizio relativo al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio - Latina n. 65/2023, resa nel giudizio concernente il rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso, eseguita presso la sede reale del Ministero, era nulla, poiché la rappresentanza e la difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato spettano all'Avvocatura dello Stato. La questione processuale riguardava quindi la regolarizzazione della notificazione nulla nei confronti dell'amministrazione non costituita.
La decisione
Il TAR ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per effettuare la rinnovazione e un termine di sette giorni per depositare la prova del suo perfezionamento. Il giudizio non è stato definito nel merito; è stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 15 luglio 2026. Il Collegio ha applicato l'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ritenendo che la rinnovazione debba essere consentita in caso di nullità della notificazione anche quando l'errore sia imputabile o non scusabile per il notificante.
Norme richiamate
art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
spetta all’Avvocatura di Stato la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato
La notificazione degli atti processuali destinati a un'amministrazione statale deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato; la notificazione presso la sede reale del Ministero è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice [...] fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza
La nullità della notificazione comporta l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione e non determina, di per sé, l'irricevibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, [...] limitatamente alle parole «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante»
La rinnovazione della notificazione nulla deve essere consentita senza subordinazione alla verifica dell'imputabilità o della scusabilità dell'errore del notificante.
Massime di principio
- Quando un ricorso diretto contro un'amministrazione statale è notificato presso la sede dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato, la notificazione è nulla, ma non irricevibile, se l'amministrazione destinataria non si costituisce in giudizio.
- In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve consentire la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., senza subordinare tale facoltà all'assenza di imputabilità o alla scusabilità dell'errore del notificante.
- La rinnovazione tempestiva della notificazione nulla consente la sanatoria retroattiva del vizio processuale e impedisce il verificarsi di decadenze.
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