Sentenza n. 25/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza n. 4 del 17.11.2025 (reg. gen. n. 55): intimazione di sgombero e rilascio dell’area demaniale marittima assegnata giusta concessione n. 16 del 30 aprile 2021 per l’utilizzo e la gestione del primo box biglietteria situato nel Porto di Amalfi alla radice del molo Cassone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di intimazione di sgombero e rilascio di un'area demaniale marittima, adottata per scadenza della concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di sgombero e rilascio dell'area demaniale marittima assegnata per la gestione di un box di biglietteria nel porto. Ha dedotto, anzitutto, che l'occupazione non potesse essere qualificata come abusiva perché aveva presentato tempestivamente un'istanza di rinnovo della concessione e si trovava, secondo la propria prospettazione, in regime di prorogatio, anche in forza delle clausole del titolo concessorio. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di giusto procedimento, ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto attendere la definizione dell'istanza di rinnovo e considerare l'interesse pubblico alla prosecuzione della bigliettazione, attività strumentale al servizio di trasporto pubblico locale. Infine, ha contestato l'eccessiva brevità del termine di dieci giorni assegnato per lo sgombero e la riconsegna dell'area. Nel giudizio si è costituito il Comune e ha proposto intervento ad opponendum una società di navigazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'ordinanza di sgombero. La mera presentazione tempestiva dell'istanza di rinnovo non costituiva titolo per continuare a occupare l'area dopo la scadenza della concessione: il rinnovo avrebbe richiesto un'espressa determinazione dell'amministrazione, secondo la clausola del titolo che imponeva la presentazione dell'istanza al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria. In mancanza di un provvedimento espresso di rinnovo o di altro titolo legittimante, l'occupazione doveva qualificarsi come abusiva e il Comune poteva, anzi doveva, esercitare l'autotutela possessoria prevista dall'art. 823, comma 2, c.c., con adozione vincolata dello sgombero. La pendenza dell'istanza non imponeva all'amministrazione di definirla prima di procedere allo sgombero, anche in considerazione dei principi proconcorrenziali derivanti dall'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che escludono automatismi di rinnovo o proroga delle concessioni demaniali marittime e impongono il ricorso a procedure a evidenza pubblica. La natura doverosa e vincolata dello sgombero rendeva inoltre non necessaria una specifica ponderazione dell'interesse alla prosecuzione della bigliettazione, a fronte dell'interesse pubblico al celere affidamento del bene mediante la gara già indetta. È stata respinta anche la censura relativa al termine di dieci giorni: la ricorrente non aveva dimostrato, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., quali esigenze concrete rendessero insufficiente tale termine, tenuto conto anche della ridotta superficie dell'area, pari a 2,98 mq. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 823, comma 2, c.c.
Consente l'autotutela possessoria dei beni demaniali; in presenza di un'occupazione abusiva, lo sgombero costituisce una misura doverosa e vincolata.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Esclude automatismi nel rinnovo o nella proroga delle concessioni demaniali marittime e impone il rispetto dei principi proconcorrenziali e delle procedure a evidenza pubblica.
art. 64, comma 1, c.p.a.
La parte che contesta l'adeguatezza del termine assegnato per lo sgombero deve fornire prova delle specifiche esigenze che ne renderebbero insufficiente la durata.
art. 1, comma 3, della concessione n. 16 del 30 aprile 2021
Il concessionario, qualora intenda rinnovare il presente atto di concessione, è tenuto a far pervenire la relativa istanza tre mesi prima della sua scadenza, allo scopo di consentire al concedente di procedere in tempo utile all'avvio della necessaria istruttoria amministrativa.
La presentazione dell'istanza avvia l'istruttoria, ma non produce automaticamente il rinnovo né legittima la prosecuzione dell'occupazione dopo la scadenza.
Massime di principio
- La tempestiva presentazione di un'istanza di rinnovo di una concessione demaniale marittima non proroga automaticamente il rapporto e non legittima la prosecuzione dell'occupazione dopo la scadenza, se manca un espresso provvedimento di rinnovo o altro titolo abilitativo.
- In assenza di un titolo valido dopo la scadenza della concessione, l'occupazione di un bene demaniale marittimo è abusiva e l'amministrazione può esercitare l'autotutela possessoria ex art. 823, comma 2, c.c.; lo sgombero ha natura doverosa e vincolata.
- La pendenza di un'istanza di rinnovo non impone all'amministrazione di definirla prima di procedere allo sgombero dell'area demaniale, poiché il rinnovo o la proroga automatica contrasta con i principi proconcorrenziali e con l'obbligo di affidamento mediante procedura a evidenza pubblica.
- Quando lo sgombero di un'area demaniale è atto vincolato, l'amministrazione non è tenuta a ponderare l'interesse del precedente concessionario alla prosecuzione dell'attività, se prevale l'interesse pubblico al celere riaffidamento del bene mediante gara.
- La contestazione del termine assegnato per lo sgombero richiede la dimostrazione concreta delle esigenze che ne renderebbero insufficiente la durata; in mancanza di tale prova, la censura non può essere accolta.
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