Sentenza n. 684/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: del bando, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente Civico dal 29.05.2025 al 13.06.20256, con il quale il Comune di Palermo ha indetto la “procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e dell'art. 53 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la durata di anni 10”; - di tutti gli elaborati allegati al predetto bando, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Disciplinare di gara e al Disciplinare tecnico; - di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o connesso, e comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, con particolare riferimento, ove occorra, alle Determinazioni Dirigenziali n. 12431 del 24.11.2021 e n. 12794 del 1.12.2021, alla Delibera C.C. n. 93 dell'8.10.2015, così come modificata ed integrata dalle Deliberazioni C.C. n. 35 del 15.10.2020 e n. 244 del 28.7.2021, al Regolamento CUP in parte qua (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 244 del 28.07.2021), nonché al Regolamento sulla Pubblicità e relativi allegati, in parte qua, e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e relativi allegati, in parte qua, approvati con deliberazione C.C. 8.10.2015, n. 93, come da ultimo modificata dalla già citata deliberazione C.C. 35/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, per dieci anni, delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, nonché regolamenti e piano generale degli impianti pubblicitari presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e gli atti regolamentari presupposti relativi all'assegnazione di 14 macrolotti di superfici pubblicitarie comunali, contestando il criterio del massimo rialzo sul canone annuo posto a base d'asta. Ha dedotto, in primo luogo, l'inadeguatezza dei rinvii contenuti nella lex specialis agli atti regolamentari e al Piano generale degli impianti pubblicitari, ritenendo non conoscibili le regole tecniche, l'azzonamento, l'ubicazione degli impianti e le relative caratteristiche, con conseguente impossibilità di formulare un'offerta seria. Ha sostenuto, inoltre, che la rimessione alla fase successiva all'aggiudicazione della concreta localizzazione degli impianti rendesse indeterminato e antieconomico l'oggetto della concessione, e che l'assenza di requisiti minimi prestazionali impedisse la comparabilità delle offerte. Ha dedotto anche la violazione della normativa anticorruzione, per l'eccessiva discrezionalità attribuita agli uffici e alla commissione tecnica. In via derivata e diretta ha censurato il Regolamento CUP, il Regolamento sulla pubblicità e il Piano generale degli impianti pubblicitari, sostenendo la violazione dell'art. 1, comma 821, della l. n. 160/2019, dell'art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, del relativo regolamento di esecuzione e della disciplina paesaggistica, nonché l'illegittimità dell'accorpamento in 14 macrolotti. La ricorrente ha dichiarato di non aver presentato domanda di partecipazione alla gara.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile e, per il resto, rigettato. La mancata partecipazione alla gara limita l'interesse ad agire alle sole clausole immediatamente escludenti, ossia a quelle che rendano realmente impossibile presentare un'offerta, impongano oneri incomprensibili o sproporzionati, rendano incongruamente difficoltosa la partecipazione, impediscano il calcolo della convenienza tecnica ed economica o determinino condizioni negoziali obiettivamente non convenienti. Sono stati quindi ritenuti ammissibili i motivi relativi all'asserita impossibilità di formulare l'offerta, mentre sono stati dichiarati inammissibili il motivo sulla violazione della normativa anticorruzione e quello sull'eccessivo numero dei macrolotti, poiché non era stato chiarito come tali profili impedissero la partecipazione alla gara. Nel merito, il TAR ha distinto due fasi: una prima fase concessoria, nella quale la gara assegna la disponibilità di superfici pubblicitarie contingentate organizzate in macrolotti, entro i limiti di numero, tipologia e superficie previsti dal piano; e una seconda fase autorizzatoria, successiva all'aggiudicazione, nella quale vengono esaminati i progetti dei singoli impianti e rilasciati i relativi titoli, tenendo conto del Codice della strada, dei vincoli culturali e paesaggistici e delle valutazioni della commissione tecnica. Secondo il Collegio, la ricorrente ha erroneamente applicato alla prima fase i requisiti di determinatezza propri dell'autorizzazione del singolo impianto. Il bando indicava sufficientemente l'oggetto della concessione, i macrolotti, il numero e la superficie massima degli impianti, la consistenza delle strade e i criteri di suddivisione territoriale. La successiva valutazione tecnica dei progetti costituisce una conseguenza fisiologica dell'utilizzo di suolo pubblico e non rende indeterminato l'oggetto della concessione. È stata ritenuta legittima anche l'assenza di un'offerta tecnica, coerente con una concessione di bene pubblico aggiudicata al massimo rialzo e non con un affidamento di servizio. Il rinvio a documenti regolamentari non disponibili sul solo link indicato nel disciplinare non costituisce vizio del bando, non essendo stata dedotta l'irreperibilità degli atti presso il sito o gli uffici comunali. Sono state respinte anche le censure contro gli atti regolamentari: l'art. 1, comma 821, della l. n. 160/2019 non impone un unico regolamento né richiede che il regolamento contenga tutte le caratteristiche tecniche ed esecutive dei singoli impianti; l'art. 53 del Regolamento CUP non contrasta con l'art. 23 del Codice della strada, poiché l'individuazione dei singoli siti appartiene alla fase autorizzatoria; il coinvolgimento della Soprintendenza può avvenire nella validazione dei progetti successiva alla gara; l'indicazione negli allegati del PGIP di tipologie e dimensioni è sufficiente, potendo gli aspetti di dettaglio essere definiti nella fase successiva. Le spese sono state compensate per la complessità e parziale novità delle questioni e per la limitatezza delle difese del Comune.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento, razionalità e trasparenza; le relative censure sono state ritenute infondate o, in parte, inammissibili.
art. 4 d.lgs. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili alle procedure di affidamento; il motivo fondato sull'inadeguatezza dei rinvii della lex specialis è stato respinto.
art. 1, comma 821, l. n. 160/2019
Non impone l'adozione di un unico regolamento né richiede necessariamente l'indicazione delle caratteristiche qualitative e tecniche minime dei singoli impianti; è sufficiente che la disciplina individui il procedimento, le tipologie e il numero degli impianti e le superfici destinabili alla pubblicità.
art. 23 d.lgs. n. 285/1992
La disciplina relativa all'individuazione e autorizzazione dei singoli impianti pubblicitari opera nella fase autorizzatoria successiva alla concessione delle superfici e non impone di individuare previamente, già nella gara per la concessione, ogni singolo sito.
artt. 47 ss. d.P.R. n. 495/1992
Regolano, insieme all'art. 23 del Codice della strada, la fase autorizzatoria dei singoli impianti pubblicitari successiva all'assegnazione delle superfici.
art. 53, comma 2, Regolamento CUP del Comune di Palermo
“In sede di prima assegnazione le superfici pubblicitarie previste dal predetto Piano verranno messe a bando per macro lotti e secondo il criterio del massimo rialzo sull’importo a base d’asta [...] gli aggiudicatari, prima di procedere alle esposizioni pubblicitarie, avranno l’obbligo di produrre per ciascun lotto i progetti di collocazione degli impianti [...]”.
Prevede una procedura bifasica: prima la concessione delle superfici tramite gara, poi la presentazione e validazione dei progetti dei singoli impianti e il rilascio delle autorizzazioni.
art. 43 Regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni
Consente l'assegnazione tramite gara dei gruppi di lotti e attribuisce all'aggiudicatario la superficie pubblicitaria corrispondente.
art. 30 c.p.a.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti i profili di parziale inammissibilità connessi alla mancata partecipazione alla gara e di disporre il rinvio per gli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando un bando assegna, mediante gara, la disponibilità di superfici pubblicitarie contingentate su suolo pubblico, l'oggetto della prima fase è la concessione del bene e della relativa possibilità di presentare progetti, non l'autorizzazione immediata di ciascun singolo impianto.
- La procedura di assegnazione delle superfici pubblicitarie può legittimamente articolarsi in una fase concessoria, aggiudicata anche al massimo rialzo, e in una successiva fase autorizzatoria nella quale l'amministrazione valuta i progetti dei singoli impianti e verifica il rispetto della normativa stradale, culturale e paesaggistica.
- La mancata partecipazione alla gara consente l'impugnazione immediata del bando soltanto quando le clausole rendano realmente impossibile o incongruamente difficoltosa la presentazione dell'offerta, impongano oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, impediscano il calcolo della convenienza tecnica ed economica o rendano il rapporto obiettivamente non conveniente.
- In una gara per la concessione di superfici pubblicitarie, la lex specialis è sufficientemente determinata se indica i macrolotti, la consistenza territoriale, il numero e la superficie massima degli impianti e rinvia a una disciplina regolamentare reperibile, mentre i dettagli di localizzazione e installazione possono essere definiti nella successiva fase di validazione dei progetti.
- L'art. 1, comma 821, della l. n. 160/2019 non impone necessariamente un unico regolamento né richiede che la disciplina regolamentare stabilisca già tutte le modalità esecutive e le caratteristiche di dettaglio dei singoli impianti pubblicitari, potendo tali profili essere rimessi alla successiva fase autorizzatoria.
- L'individuazione puntuale dei siti e il preventivo coinvolgimento della Soprintendenza non devono necessariamente precedere la gara per la concessione delle superfici, purché siano garantiti nella fase successiva di esame e autorizzazione dei progetti il rispetto dei vincoli del Codice della strada e dei vincoli culturali e paesaggistici.
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