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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Bari deducendo vizi relativi all'affermazione di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (con riferimento a precarie condizioni di salute) e chiedendo il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione. La difesa ha altresì chiesto il riconoscimento della prescrizione in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che l'affermazione di responsabilità relativa al reato di truffa aggravata era diventata irrevocabile in seguito a precedente pronuncia (19/12/2005) e che, poiché la Corte di cassazione aveva rimesso la sola questione della determinazione della pena al giudice di rinvio, il giudicato progressivo su accertamento del reato e della responsabilità impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute (come la prescrizione) intervenute dopo l'annullamento parziale. Per tali ragioni le doglianze proposte non erano ammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Formula procedurale indicata nel dispositivo; attesta che il giudizio è stato celebrato secondo le forme previste dalla norma emergenziale citata (riguardanti modalità procedurali), senza che ciò incida sul merito della decisione di inammissibilità

  • art. 348 cod. pen.

    La sentenza di appello era stata rideterminata in seguito al proscioglimento dall'ipotesi prevista dall'art. 348 c.p.; il proscioglimento parziale non ha consentito di riaprire in cassazione questioni già divenute irrevocabili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione, nel caso di decadenza o inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui è stata la base per la condanna alle spese

  • Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 (Rv. 207640 - 01)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, quando la Cassazione rimette al giudice di rinvio esclusivamente la determinazione della pena, si forma un giudicato progressivo sull'accertamento del reato e della responsabilità che impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (es. prescrizione)

  • Sentenza di questa Sezione del 19/12/2005

    Decisione precedente che ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata; tale irrevocabilità esclude la possibilità di impugnare in cassazione l'affermazione di responsabilità

  • Corte Cost., 13/06/2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata a fondamento della possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per colpa quando il ricorrente ha determinato l'inammissibilità del ricorso per colpa, nei limiti dell'equità

Massime di principio

  • Se la Cassazione rinvia al giudice di rinvio esclusivamente la questione della determinazione della pena, il giudicato progressivo sull'accertamento del reato e sulla responsabilità impedisce di far valere cause estintive sopravvenute (come la prescrizione) intervenute dopo l'annullamento parziale.
  • Non è ammissibile in Cassazione impugnare questioni che risultano già divenute irrevocabili per precedente decisione; tali doglianze devono essere sollevate nei gradi e nei termini processuali appropriati.
  • Le circostanze attenuanti non previamente dedotte e documentate nei gradi di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione; le condizioni di salute vanno documentate tempestivamente e nelle sedi opportune.
  • Un ricorso manifestamente infondato o non consentito può determinare la condanna alle spese processuali e l'imposizione di una sanzione pecuniaria per colpa a favore della Cassa delle Ammende.
  • Per far valere l'estinzione del reato per prescrizione è necessario valutare la fase processuale in cui si trova il giudizio: se il giudicato sulla responsabilità è ormai definitivo, la prescrizione sopravvenuta potrebbe non essere efficacemente opposta.
  • Prima di proporre ricorso per motivi che incidono sulla colpevolezza, verificare l'esistenza di precedenti pronunce irrevocabili e la portata del rimando operato dalla Corte di cassazione (se limitato alla pena o esteso anche alla responsabilità).

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