Cassazione Penale, Sentenza n. 3569/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/04/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna n. 292/2015, con cui Felice Fabrizio era stato condannato per i reati indicati agli artt. 632 e 349 c.2 c.p. (immutamento dello stato dei luoghi di un fondo di proprietà di SPENSIERI Giovanni e violazione dei sigilli in qualità di custode giudiziario). Il ricorrente allegava "nuove prove": (1) documenti (verbali di assemblea della società agricola Bio Tec Molise), (2) dichiarazioni testimoniali a sua difesa (inclusa la testimonianza di Camardo, che avrebbe avuto il possesso dei fondi), e (3) la presunta inconciliabilità tra la sua condanna e la sentenza irrevocabile resa nei confronti di Camardo. Contestava inoltre errori di valutazione temporale (la data di affitto dei fondi e la data in cui divenne amministratore unico della società) e la mancata escussione di testi ritenuti rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: le "nuove prove" non sono idonee a scardinare il giudicato perché, valutate unitariamente rispetto agli elementi già acquisiti e alla sentenza di condanna irrevocabile, non dimostrano che il condannato debba essere prosciolto. In particolare i verbali di assemblea sono privi di data certa utile e l'unica data certa riportata (9/10/2009) è successiva ai fatti contestati; la concessione in affitto dei terreni non esonera il custode giudiziario dalla responsabilità per violazione di sigilli, essendo il custode tenuto a una custodia continua salvo prova di caso fortuito o forza maggiore; le prove testimoniali non contrastano efficacemente le risultanze materiali (residui di sbancamento sul fondo, presenza di mezzi ed operai) accertate nel procedimento di merito. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
Disciplina la revisione della sentenza: le "nuove prove" devono essere tali da dimostrare, se accertate, che il condannato deve essere prosciolto. Sono considerate 'nuove prove' anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché idonee a travolgere il giudicato.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; qui applicato per addebitare al ricorrente le spese del procedimento.
artt. 632 e 349, comma 2, c.p.
Norme penali relative ai reati contestati al ricorrente: gli accertamenti del giudice di merito hanno ritenuto provata la materiale esecuzione di opere di sbancamento e la violazione dei sigilli da parte del custode; la Corte ha confermato che la titolarità o l'affidamento dei terreni non esonera l'obbligo di custodia continuo imposto al custode giudiziario.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione di una sentenza inflitta con condanna irrevocabile le "nuove prove" devono essere tali da poter determinare, se ritenute fondate, il proscioglimento del condannato; non basta una mera discrepanza o contrasto di principio tra sentenze fondate sugli stessi fatti.
- I documenti prodotti come prova nuova devono avere data certa e affidabilità documentale: documenti senza data certa sono di scarsa utilità se la determinazione temporale è rilevante per la contestazione.
- La qualifica di custode giudiziario impone un obbligo di custodia continua e attenta sulla cosa sequestrata; l'affidamento o la locazione a terzi (anche anteriore al sequestro) non esonera il custode dalla responsabilità salvo prova rigorosa di caso fortuito o forza maggiore.
- Le dichiarazioni testimoniali possono integrare prova nuova solo se, per contenuto e credibilità, sono efficaci a mettere in crisi le risultanze materiali già accertate: testimonianze generiche o contraddittorie difficilmente prevalgono su riscontri materiali (residui, mezzi, operai presenti).
- In sede di riesame il giudice valuta unitariamente e globalmente le nuove emergenze rispetto al quadro probatorio originario; occorre dimostrare non solo la novità ma anche l'idoneità delle prove a travolgere il verdetto.
- Le censure di metodo o di motivazione in ordine alla valutazione delle prove devono evidenziare errori logico-giuridici o omissioni rilevanti nella motivazione del giudice affinché la Corte di legittimità possa accoglierle.
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