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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 5753 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Impugnazione - Notificazione atto presupposto - Omesso CAD - Successiva cartella di pagamento - Notifica - Vizio - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella di pagamento perché l'atto presupposto non era stato regolarmente notificato. In particolare, la notifica era stata eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ma, in caso di assenza del destinatario, non risultava perfezionato l'ultimo adempimento procedurale previsto, ossia l'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito, cosiddetta CAD.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che anche la notifica diretta della cartella da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento richiede, quando il destinatario è assente, il completamento della procedura con l'invio della CAD. La mancata esecuzione di tale adempimento rende irregolare la notifica dell'atto presupposto e comporta la nullità della successiva cartella di pagamento, in quanto atto conseguenziale.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione degli atti tributari e degli atti giudiziari in caso di assenza del destinatario

    Invio della raccomandata informativa, cosiddetta CAD

    Quando la notificazione non si perfeziona per assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa costituisce un adempimento necessario per completare correttamente la procedura. La sua omissione impedisce il perfezionamento della notifica.

  • Cassazione civile, sentenza n. 17177/2015

    La giurisprudenza conferma che l'omesso invio della CAD determina l'irregolarità della notificazione dell'atto presupposto e può comportare la nullità dell'atto successivo fondato su quella notificazione.

Massime di principio

  • In caso di notifica postale diretta di un atto tributario, l'assenza del destinatario non consente di considerare automaticamente perfezionata la notificazione: occorre verificare il completamento di tutti gli adempimenti previsti, incluso l'invio della CAD quando richiesto.
  • La cartella di pagamento può essere annullata se l'atto presupposto non è stato validamente notificato, perché la riscossione si fonda su un atto che non è divenuto legalmente conoscibile o definitivo.
  • La sola produzione dell'avviso di ricevimento o della documentazione relativa alla raccomandata non dimostra necessariamente la regolarità della notifica: devono risultare anche gli eventuali adempimenti successivi richiesti in caso di assenza del destinatario.
  • In situazioni analoghe è opportuno contestare specificamente l'omissione della CAD e verificare la documentazione completa della procedura notificatoria, distinguendo tra notifica dell'atto presupposto e notifica della successiva cartella.

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